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Danno da perdita della vita del neonato: escluso il risarcimento iure hereditatis

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Se un neonato muore a poche ore dal parto, i genitori possono chiedere risarcimento da perdita della vita iure proprio ma non iure hereditatis.

Principio precedentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito dalla Corte di Appello di Ancona con la sentenza n. 101/2019

IL CASO

un bambino nato prematuro decedeva a poche ore al parto; i genitori agivano in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni da perdita della vita del piccolo. In primo grado la domanda veniva respinta, avverso la sentenza veniva interposto appello.

LA DECISIONE IN APPELLO

La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte ed in particolare la sentenza n. 15350/2015 per ribadire che non è possibile ottenere il risarcimento del danno iure hereditatis quando la morte sia immediata o segua entro un brevissimo lasso di tempo alle lesioni, a causa dell’ “assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”

Quanto al danno iure proprio,laCorte d’appello ha determinato l’importo del risarcimento tenendo presente i seguenti elementi da bilanciare: da un lato la brevità della vita del piccolo, la mancanza obiettiva del tempo per la consolidazione di un rapporto affettivo e la giovane età dei genitori, dall’altro l’infrequenza di complicanze del parto e la mancanza all’epoca di altri figli. In altre parole, si è quindi considerato che per determinare l’importo dovuto tra il minimo e il massimo si deve tenere conto di vari aspetti quali: l’intensità del rapporto affettivo tra vittima e superstite, l’età della vittima, l’età del superstite, la convivenza o meno con la vittima, la composizione del nucleo familiare.

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