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Omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza: escluso il concorso di reati

Omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza: escluso il concorso di reati

La guida sotto l’effetto di alcool o stupefacenti è a tutti gli effetti un elemento circostanziale del nuovo reato di omicidio stradale, pertanto in caso di incidente, con conseguente decesso di uno dei conducenti causato dalla condotta di guida dell’altro conducente sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti, si ravvisa un’ipotesi di reato complesso, ai sensi dell’art. 84 c.p.

In sostanza, tra il delitto di omicidio stradale aggravato p.e p. all’arto. 589 bis comma 2 c.p. e la contravvenzione di cui all’art. 187 del codice della strada, non ci può essere concorso di reati in quanto la contravvenzione è già sanzionata, come aggravante, dall’art. 589 bis c.p.

A fare chiarezza sul punto è il decreto del G.I.P. di Grosseto del 28.8.2017, il quale ha rilevato che, una volta iscritto l’indagato in ordine al delitto di OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO ai sensi dell’art. 589-bis c.p., a carico del medesimo non può essere iscritta anche la contravvenzione di cui all’art. 187 c.d.s.., restando quest’ultima assorbita nel primo delitto.

IL CASO:

Tizio, alla guida della propria vettura in stato di ebbrezza, causava un incidente stradale dal quale era derivata la morte di un altro automobilista, Caio, che procedeva in senso contrario. Tizio veniva indagato per il reato di omicidio stradale, ex art. 589-bis c.p., e per la contravvenzione di cui all’art. 187 c.d.s.

Il P.M. aveva operato in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale che, con riferimento alla disciplina previgente, ammetteva il concorso tra le due fattispecie, senza tenere conto dell’introduzione del reato di omicidio stradale con la novella del 2016.

Prima infatti la Corte di Cassazione ammetteva il concorso tra la contravvenzione di cui agli artt. 186 o 187 c.d.s. e il delitto di omicidio colposo aggravato ai sensi dell’art. 589, comma 3, c.p., in quanto si riteneva che le fattispecie disciplinate dal codice penale trovavano applicazione nei riguardi anche di quei soggetti che, pur non essendo alla guida del veicolo, erano comunque tenuti al rispetto delle norme del codice stradale, mentre le contravvenzioni interessate si riferivano esclusivamente al conducente del veicolo.

Adesso la questione non sta più in questi termini: dopo l’introduzione del nuovo reato di omicidio stradale, con il nuovo art. 589-bis c.p., infatti, viene disciplinata la condotta di chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (comma 1) e poi vengono disciplinate varie ipotesi aggravate in relazione alle specifiche norme cautelari violate (nei commi successivi).

Nel caso di specie viene in rilievo il secondo comma, che prevede un’ipotesi aggravata nel caso in cui la morte di una persona sia cagionata per colpa da chi si sia posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcoolemico superiore a 1,5 g/l, ovvero in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti. Il soggetto agente, in tale ipotesi, è oggi solo il conducente del veicolo a motore e non più, come in passato, chiunque fosse tenuto al rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

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