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Responsabilità medica per omessa informazione

Consenso informato e diritto alla salute

Chiunque debba sottoporsi ad intervento chirurgico deve essere informato in maniera chiara e precisa su tutte possibili conseguenze negative dello stesso.

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 15749/2018: a parere degli Ermellini, anche se un intervento viene eseguito a regola d’arte ma non produce i risultati sperati, sussiste responsabilità professionale sanitaria per violazione del diritto di informazione del paziente.

Occorre valutare se vi sia o meno la condotta colposa del medico, per verificare quale sia il danno risarcibile:

  • Nel caso in cui venga accertata la condotta colposa del medico, si producono due diverse tipologie di danno: danno alla salute e danno da lesione del diritto di autodeterminarsi;
  • Nel caso in cui venga accertata la condotta non colposa del medico, se il paziente avrebbe scelto, una volta debitamente informato, di non sottoporsi all’intervento, sussiste il danno da lesione del diritto alla autodeterminazione, mentre la lesione della salute va valutata “in relazione alla situazione differenziale tra quella conseguente all’intervento e quella (comunque patologica) antecedente ad esso“.

Va precisato che il paziente, il quale lamenti l’omessa informazione, avrà diritto al risarcimento del danno soltanto se abbia subito un danno alla salute sottoponendosi ad un intervento a cui non si sarebbe sottoposto se ne avesse conosciuto con esattezza le conseguenze.

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