Al neonato che, a causa di un errore dei sanitari, subisce il danno da perdita della capacità lavorativa, spetta risarcimento del danno patrimoniale futuro, calcolato ricorrendo al criterio del triplo della pensione sociale
È quanto affermato dalla Corte d’ Appello di Napoli, con la sentenza n. 4232/2023, relativamente al caso di un neonato gravemente danneggiato nel corso del parto cesareo. L’errata esecuzione dell’intervento aveva provocato al piccolo danni permanenti.
Nel corso del giudizio di primo grado, veniva accertato la responsabilità dei sanitari che, con la loro condotta negligente, imprudente ed imperita, avevano causato gravi lesioni al neonato.
La sentenza veniva appellata e sostanzialmente confermata dalla Corte territoriale in quanto:
- Confermata la sussistenza del nesso di causalità tra l’operato dei medici e la patologia del bambino, secondo il criterio del più probabile che non. A tal proposito la Corte ha ritenuto che “resta… assorbita ogni valutazione in ordine alla questione afferente al nesso di causalità giuridica ed alla necessità, in ipotesi di concorso tra causa umana imputabile e causa naturale concorrente, di ridurre il risarcimento in rapporto all’incidenza causale della prima“.
- Confermata la correttezza della liquidazione del danno operata dal Giudice. La Corte ha innanzitutto condiviso la ricostruzione del Giudice di prime cure, il quale aveva rilevato che il piccolo danneggiato fosse dotato di una certa capacità di percezione degli stimoli esterni e quindi in grado di provare sofferenza per la propria condizione, che comporta una assoluta impossibilità di “affermarsi autonomamente nei rapporti con i terzi e nell’attività professionale”.
Poi, partendo da tale considerazione, ha anche condiviso il criterio utilizzato per la liquidazione del danno affermando che: “…nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno…può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio“.
Nel caso di specie, poiché si tratta di un bambino ha subito il danno al momento della nascita, quindi di un soggetto che non svolgeva alcuna attività lavorativa al momento della lesione, non sussistono parametri certi a cui poter fare riferimento per il risarcimento (come il reddito percepito).
Quindi la valutazione deve essere necessariamente equitativa, pertanto il ricorso al criterio del triplo della pensione sociale utilizzato dal Giudice del primo grado, è da considerarsi corretto. Dunque “..il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro conseguente ad errata prestazione sanitaria, a carico di soggetto che non è mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, e non (soltanto) di danno biologico e può essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento, con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale“.