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OMICIDIO NAUTICO

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Approvato il disegno di legge 340 relativo al reato di omicidio nautico.

Il ddl 340 modifica gli artt.589 bis e 590 del codice penale, introducendo il rato di OMICIDIO NAUTICO e di LESIONI PERSONALI NAUTICHE.

OMICIDIO NAUTICO: il primo articolo del ddl 340 modifica l’art. 589 del codice penale andando a cambiare innanzitutto il suo titolo, che diventa “Omicidio stradale e nautico”.

Con specifico riferimento all’omicidio nautico, il nuovo art. 589 c.p. prevede le seguenti pene:

  • reclusione da 2 a 7 anni nei confronti di chi, in violazione delle norme della navigazione, provoca con colpa la morte di un soggetto;
  • detenzione da 8 a 12 anni nei confronti di chi provoca la morte di qualcuno per essersi posto alla guida di natanti in stato di alterazione psico-fisica derivante dalla assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope oppure in stato di ebbrezza alcolica;
  • previste inoltre pene severe per chi commette il reato di omicidio avendo la patente nautica prescritta o revocata;
  • pena di 18 anni se il conducente del natante provoca la morte e le lesioni di più soggetti.

LESIONI PERSONALI NAUTICHE: con la modifica dell’art. 590 bis del codice penale viene introdotto il  reato di lesioni personali nautiche gravi e gravissime.

Previste le seguenti pene:

  • nel caso in cui le lesioni siano conseguenza della violazione delle norme sulla circolazione della navigazione marittima, reclusione sono da 3 mesi a 1 anno se le lesioni sono gravi, da 1 a 3 anni se le lesioni sono gravissime;
  • pena più elevate son previste se le lesioni sono provocate dal conducente del natante in stato di ebbrezza o di alterazione psico fisica derivante dalla assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti;
  • pena aumentata se il reato è commesso da un soggetto che ha la patente nautica sospesa o revocata; la pena per le lesioni è aumentata.
  • pena di 7 anni se le lesioni vengono cagionate a più soggetti.

Sempre riguardo alle lesioni personali nautiche, l’art. 3 del ddl 340 prevede, come termine per la querela:

  • per i fatti accaduti prima della entrata in vigore della legge, il termine per la querela decorre da questa data, se la persona offesa ha avuto notizia in precedenza del fatto costituente reato.
  • Se invece il procedimento pende, il Pm durante le indagini preliminari o il giudice dopo l’esercizio dell’azione penale, informano la persona offesa della facoltà di presentare querela e, in questo caso, il termine decorre da quando la persona offesa stessa è stata informata di questa possibilità.

 

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