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Responsabilità medica – consenso informato

Consenso informato

In caso di intervento chirurgico, il consenso informato è da considerarsi valido anche se prestato sulla base di un disegno dell’intervento sottoposto dal medico al paziente.

È quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9806/2018.

Il paziente, come noto, deve essere messo al corrente della tipologia e modalità di intervento chirurgico cui deve sottoporsi, nonché dei possibili rischi derivanti dallo stesso, in modo tale da poter consapevolmente esprimere il proprio consenso.

La Giurisprudenza considera il consenso informato come elemento indispensabile per la validità del contratto struttura sanitaria-paziente sanitario e consiste in un vero e proprio dovere da parte del medico di informare il paziente, che si può considerare assolto anche qualora il medico fornisca le indicazioni sull’intervento chirurgico da eseguire attraverso un disegno.

IL CASO: un paziente agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno estetico risentito a causa della rimozione di un tatuaggio.

In primo grado, in accoglimento della domanda, il chirurgo veniva condannato al risarcimento del danno, ritenendo non provata l’adeguata informativa al paziente. La sentenza veniva confermata anche in Appello. Il chirurgo ricorreva quindi per Cassazione.

LA DECISIONE:

la Suprema Corte rileva come “ …Dalle risultanze processuali emerge che il paziente all’udienza del 31 maggio 2000 ha reso le seguenti dichiarazioni: “rispetto alla dermoabrasione tale cicatrice era esteticamente migliore … Il dottor…..indicò con il proprio dito l’andamento dell’intervento, figurandolo sul mio deltoide; successivamente, con un pennarello, disegnò il taglio che con il bisturi avrebbe dovuto fare……il controricorrente, in sede di interrogatorio formale, ha riconosciuto di avere avuto con l’odierno ricorrente un dialogo specifico sul tema, ricevendo spiegazioni tecniche sui due diversi tipi di intervento al fine di valutare quello preferibile e ciò con riferimento specifico all’esito cicatriziale di entrambi. In sostanza, il paziente ha dichiarato di avere concordato, insieme al medico, l’intervento escludendo la dermoabrasione e preferendo la rimozione chirurgica, proprio in funzione del miglior esito cicatriziale (“tale cicatrice era esteticamente migliore”) e ricevendo indicazioni attraverso un disegno (“successivamente con un pennarello disegnò il taglio … indicò con il proprio dito l’andamento dell’intervento figurandolo sul mio deltoide”). La decisione impugnata, al contrario, omette di considerare il riferimento specifico agli esiti cicatriziali, nel momento in cui la corte territoriale motiva il rigetto della impugnazione”.

Conseguentemente il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, “atteso che, in forza della omessa valutazione di un segmento delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, non sono stati esaminati i presupposti fondamentali dell’azione, quali l’onere di adeguata informazione che non riguarda solo la modalità dell’intervento, ma anche gli esiti cicatriziali che sarebbero derivati dall’intervento. Si tratta di una valutazione di esclusiva competenza del giudice di merito che dovrà essere espletata dal giudice di rinvio”.

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