In caso di sinistro stradale, è pieno diritto del danneggiato il rimborso delle spese durante il fermo tecnico del mezzo in officina
Il danno subito dal mezzo a causa di un sinistro stradale può comportare lunghi tempi per la riparazione da cui derivano spese extra e mancato guadagno. Tutto ciò deve essere rimborsato!
Infatti in caso di incidente bisogna fare i conti, non solo con i danni riportati dal veicolo, ma anche con tutta la serie di esborsi dovuti al fermo del mezzo in officina: noleggio di auto sostitutiva, utilizzo di taxi, ricorso al “car-sharing”, impiego di mezzi pubblici.
Va poi considerato l’eventuale mancato guadagno per chi quotidianamente lavora con la propria autovettura, come ad esempio accade per gli agenti di commercio.
Ebbene, anche per i danni correlati al fermo tecnico del mezzo si ha diritto al rimborso, come confermato di recente dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 7009/17.
La sentenza non specifica dopo quanti giorni scatti il fermo tecnico, ma stabilisce il principio in base al quale il proprietario del mezzo ha diritto al rimborso e per poterlo ottenere deve presentare tutte le pezze d’appoggio ovvero tutta la documentazione da cui risultino le spese sostenute ( ricevute) ed il mancato guadagno sofferto (dichiarazione dei redditi e dati relativi al fatturato) per il periodo in cui il mezzo si trovava presso l’officina per la riparazione.