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ANOMALIE GENETICHE DEL FETO e ABORTO

aborto

La Cassazione chiarisce quale deve essere il contenuto minimo del diritto al consenso informato, per la violazione del quale sussiste la responsabilità dei sanitari, sia del ginecologo che del laboratorio analisi.

I genitori hanno il diritto alla piena informazione sulla salute del nascituro e quindi al consenso informato da parte dei sanitari che devono permettere loro di poter effettuare una scelta consapevole e quindi optare per l’aborto o decidere di non procedere con l’aborto, anche se il bambino presenti alterazioni psico-fisiche; in questo ultimo caso in particolare, i genitori devono essere messi a conoscenza di tutte le problematiche per potersi preparare a livello psicologico ed organizzativo ad accogliere e crescere un bambino non perfettamente sano.

Alla violazione del diritto al consenso informato consegue il diritto al risarcimento del danno, sia quando si riesca a dimostrare che la madre, laddove esattamente informata, avrebbe optato per l’aborto, sia se manca tale prova per mancanza dell’informazione.

Con la sentenza n. 5004/2017 la Corte di Cassazione ha precisato quale debba essere il contenuto minimo dell’informazione: premesso che il ginecologo non deve semplicemente limitarsi ad informare le proprie pazienti in merito alla sussistenza di problematiche rilevate a carico del nascituro, ma deve provvedere a fornire un’informazione completa ed approfondita e quindi procedere ad ulteriori esami, valutare ed esporre tutte le possibili conseguenze, prospettare tutti gli aspetti della vita futura del nascituro, spiegare l’incidenza della malformazione/patologia sullo sviluppo psico-fisico del bambino e sulla salute psico-fisica della madre.

In casi del genere, in cui venga scoperta un’anomalia del feto, acquisisce rilevanza fondamentale anche il ruolo del laboratorio analisi e del genetista: scoperta l’anomalia genetica e richiesti esami supplementari per le opportune verifiche, il laboratorio non si può limitare ad informare i genitori della sussistenza dell’anomalia rimandando la paziente al ginecologo, ma deve, sulla richiesta specifica della paziente, soddisfare tutte le richieste di informazione anche riguardo alle conseguenze dell’anomalia, venendosi a configurare in caso contrario anche una responsabilità del laboratorio e del genetista per mancanza del consenso informato.

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