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Danno da amianto: datore di lavoro condannato in base alla probabilità

Danno da amianto: datore di lavoro condannato in base alla probabilità

In materia di patologie insorte a causa dell’esposizione all’amianto e conseguente risarcibilità dei danni, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19270/2017 con la quale gli ermellini hanno affermato che SUSSISTE LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO ogni volta che risulti, in base al principio del “più probabile che non”, che l’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro abbia comportato l’insorgenza della malattia, anche se sussistano possibili concause (fumo di sigaretta , pregresse malattie polmonari…).

IL CASO: Tizio, dipendente per oltre 25 anni di due società succedutesi nel tempo nella titolarità di uno stabilimento produttivo, decedeva a causa di una patologia derivante dall’esposizione all’amianto.

I suoi eredi agivano in giudizio nei confronti di entrambe le società al fine di far accertare la loro responsabilità nell’insorgenza della malattia ed ottenere il risarcimento dei danni patiti dal loro congiunto e dai medesimi in qualità di congiunti.

Le due società, soccombenti in entrambi i gradi di giudizio, ricorrevano per Cassazione lamentando la mancata applicazione del metodo scientifico nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità, poiché i giudici del merito avrebbero ragionato tenendo conto del “più probabile che non”, non certo scientifico.

LA DECISIONE: gli Ermellini hanno affermato che se le leggi scientifiche non consentono di raggiungere la certezza assoluta della derivazione causale della malattia, il giudizio deve necessariamente basarsi appunto sul criterio del “più probabile che non” non soltanto in base ad una probabilità puramente statistica, bensì in base ad una probabilità logica dell’evento “ riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma ( e nel contempo di elusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto”.

La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Unite del 2008 in cui il suesposto principio era già stato chiarito ma in relazione ad un caso diverso (emotrasfusione) in cui mancavano le concause.

Nel caso in esame sono stati ampiamente provati IL COSTANTE USO SUL LAVORO DI DUE AGENTI PATOGENI e la loro idoneità a causare l’insorgenza della malattia, nonché la MANCANZA ASSOLUTA DI CAUTELE atte a limitare l’esposizione e conosciute all’epoca dei fatti (aspiratori e specifiche operazioni di pulizia).

Pertanto la Suprema Corte ha concluso confermando la decisione dei giudici del merito e quindi la responsabilità dei datori di lavoro, ritenendo NON DECISIVA la presenza di concause.

Inoltre per la Corte non era necessario che i datori di lavoro potessero prevedere l’insorgere della malattia, in quanto è sufficiente la generica prevedibilità di un danno alla salute del lavoratore. Infatti, sebbene l’amianto sia stato vietato solo negli anni ‘90, il rischio derivante dall’esposizione era noto sin dal 1956, quindi ben 10 anni prima che Tizio iniziasse a lavorare.

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