Il danno alla persona, in caso di lesioni micro-permanenti, provocato da incidente stradale, è risarcibile anche in mancanza di esami strumentali.
È quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 5820/2019 sulla scorta della considerazione che alcune lesioni non sono visibili o suscettibili di accertamenti clinico strumentali e, pertanto la loro valutazione e determinazione può essere effettuata soltanto dal medico legale.
La Corte di Cassazione ha infatti accolto il ricorso di una donna cui era stato negato nel merito il risarcimento del danno biologico permanente, per assenza di rilievi strumentali.
IL CASO: una donna che aveva riportato lesioni personali a causa di un sinistro stradale, la cui responsabilità veniva accertata a carico esclusivo della controparte, si vedeva riconoscere una invalidità permanente del 2% e quindi il relativo risarcimento, oltre al rimborso di alcune delle spese mediche sostenute a causa del sinistro. La danneggiata interponeva appello ed otteneva il riconoscimento di maggiori spese ma le veniva negato l risarcimento del danno biologico permanente perché le lesioni erano accertate solo clinicamente e mancava qualsiasi accertamento strumentale (Radiografie – Risonanze…).
La donna allora ricorreva per Cassazione, motivando il ricorso sulla base della considerazione che vi sono malattie e menomazioni che non sono riscontrabili tramite accertamenti strumentali.
LA DECISIONE: gli Ermellini hanno accolto il ricorso ritenendo che le micro-lesioni (quelle cioè inferiori al 9% di invalidità permanente) siano risarcibili anche se accertate soltanto clinicamente e tramite riscontro visivo del medico-legale, se non siano accertabili con esami strumentali.
Richiamato il c.d. Decreto “Cresci Italia” (D.L. n. 1/2012), nonché la giurisprudenza, anche costituzionale, che ha interpretato negli anni la normativa. Infatti la L. n. 27/2012 (commi 3-ter e 3-quater dell’art. 32) ha introdotto due previsioni che hanno inciso direttamente sui criteri di accertamento del danno alla persona che sia derivato da sinistri stradali e che abbia prodotto postumi permanenti in misura non superiore al 9% della complessiva validità dell’individuo: è soltanto l’accertamento medico legale a stabilire se la lesione sussista ed a quale percentuale di invalidità permanente corrisponda.
Secondo la Suprema Corte vi sono malattie che si estrinsecano con alterazioni strumentali che non sono rilevabili clinicamente o neppure all’esame obiettivo: la stessa espressione “suscettibile di accertamento medico legale” significa che il danno biologico, per poter essere risarcito, deve essere obiettivamente sussistente e ciò deve potersi accertare tramite il Medico legale. In conclusione, è risarcibile anche il danno i cui postumi non siano “visibili”, ovvero non siano suscettibili di accertamenti strumentali, purché accertabili in base a criteri medico-legali.