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Danno parentale: onere della prova

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In materia di danno parentale è il danneggiato a dover dimostrare il danno, pertanto incombe su di lui l’onere della prova, secondo quanto prescritto dall’art. 2697 c.c.: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.

Il congiunto del soggetto leso (vittima primaria) deve quindi dimostrare in maniera oggettiva:

  1. Che la vittima primaria abbia effettivamente subito gravi danni in conseguenza di un fatto illecito o inadempimento altrui;
  2. Che, di conseguenza, il congiunto abbia subito uno stravolgimento della propria vita di relazione sia all’interno del nucleo familiare che nei rapporti extra familiari. Deve trattarsi di alterazioni dello stile di vita costituenti un vero e proprio sconvolgimento, non essendo sufficiente fare riferimento a mere abitudini routinarie della quotidianità come ad esempio uscire a fare compere.

Il danneggiato deve quindi allegare:

  • età della vittima primaria e dei congiunti;
  • vincolo e grado di parentale;
  • convivenza o meno con la vittima primaria;
  • abitudini di vita;
  • intensità del legame affettivo con la vittima primaria

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