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Sinistro stradale: superamento della presunzione di colpa

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In caso di sinistro stradale, qualora venga accertata la colpa esclusiva di uno dei conducenti, l’altro conducente viene automaticamente liberato sia dalla presunzione di responsabilità concorrente (di cui all’art. di cui all’art. 2054 cod. civ.), sia dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

La prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in maniera diretta (dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente) ma può risultare indirettamente dall’accertamento del nesso eziologico dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente.

È quanto affermato dalla corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 12610/2018.

 

IL CASO: un ciclista veniva condannato in primo grado ed in appello, per aver investito un’autovettura, avendo invaso la corsia di pertinenza di quest’ultima. Pertanto ricorreva per Cassazione.

LA DECISIONE: la Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto i Giudici del merito, non solo hanno correttamente escluso, nel caso di specie, la concorrente responsabilità del conducente dell’autovettura, “ma tale ricostruzione è incensurabile ed il relativo mezzo di doglianza è inammissibile e, con esso, il ricorso nel suo complesso; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva l’intimata”.

L’ ORDINANZA:

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8699/2017 R.G. proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

SIRTORI 56 sc. B, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO AMEDEO

MARINELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO ORLANDO;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 171/2017 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 23/01/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del dì 01/03/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto
FATTO E DIRITTO

rilevato che:

G.S. ricorre, affidandosi ad un motivo con atto notificato il 27/03/2017, per la cassazione della sentenza n. 171 del 23/01/2017 del Tribunale di Taranto (notificata il 03/02/2017), con cui, per quel che in questa sede ancora rileva, è stato rigettato il suo appello avverso la condanna, pronunziata dal Giudice di pace di Grottaglie nei suoi confronti ed in favore di C.M., per il risarcimento dei danni da lui cagionati per avere investito, a bordo del proprio velocipede, l’autovettura della controparte invadendo la corsia di pertinenza di questa;

l’intimata non espleta attività difensiva in questa sede;

è formulata proposta di definizione – per manifesta infondatezza – in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380 bis c.p.c., come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

considerato che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

il ricorrente si duole di “violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) e n. 5)”, lamentando la carenza di accertamento sull’irreprensibilità della condotta di guida del conducente del veicolo antagonista (invocando sul punto Cass. 24860/10), invece da escludersi in base ad una più attenta valutazione del materiale istruttorio;

ora, si osservi che il Tribunale ha nei fatti escluso l’evitabilità dell’impatto da parte della C., là dove ha valutato che ella non avrebbe potuto impedire la collisione mentre stava percorrendo il proprio senso di marcia e così casualmente incrociando l’autovettura che il ciclista, con estrema avventatezza, aveva deciso di sorpassare senza che le condizioni di sicurezza imposte dalle norme espressamente richiamate glielo consentissero (v. pag. 3, secondo capoverso, della sentenza impugnata);

ora è noto che, in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall’art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, sicchè, ove risulti accertata l’esclusiva colpa di uno di essi, l’altro conducente è esonerato dalla presunzione, nè è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 22/09/2015, n. 18631; Cass. ord. 16/02/2017, n. 4130);

infatti, la regola di diritto invocata dal ricorrente non impone di considerare uguale l’apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perchè non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente invece che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dall’altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico (per tutte: Cass. 12/10/2011, n. 20982; Cass. 14/06/2012, n. 9729): in altri termini, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054 cod. civ., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (tra le altre: Cass. 05/12/2011, n. 26004);

così, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, nonchè dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; e la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente (Cass. 22/04/2009, n. 9550; Cass. 27/04/2011, n. 9425; Cass. 07/06/2011, n. 12277);

alla ricostruzione in fatto, che il ricorrente pretende di rivalutare in questa sede, deve poi riconoscersi l’incensurabilità nel giudizio di legittimità, a maggior ragione dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. Un. nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014), rimanendo comunque gli apprezzamenti di fatto – se scevri, come lo sono nella specie, da quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici ammessi dalle or ora richiamate pronunzie delle Sezioni Unite – istituzionalmente riservati al giudice del merito (tanto corrispondendo a consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. Un., n. 20412 del 2015, ove ulteriori riferimenti);

pertanto, non solo correttamente è stata esclusa, nella specie, la concorrente responsabilità del conducente dell’autovettura, ma tale ricostruzione è incensurabile ed il relativo mezzo di doglianza è inammissibile e, con esso, il ricorso nel suo complesso; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva l’intimata;

infine, si deve pure dare atto – senza possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da lui proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2018

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