La distanza del cartello che presegnala la presenza dell’autovelox non incide mai sulla validità della sanzione perché NON È PREVISTA UNA DISTANZA MINIMA tra il dispositivo di rilevazione elettronica della velocità ed il cartello che ne segnala la presenza agli automobilisti.
A rilevare ai fini dell’opposizione alla multa è, semmai, l’accertamento dell’adeguatezza della distanza del cartello con riferimento al luogo ed alla visibilità per gli automobilisti (il segnale ad esempio non deve essere nascosto da altri cartelli o piante).
Il principio è stato recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25993/2018 con la quale si è accolto il ricorso di un Comune avverso la sentenza di merito che accoglieva l’opposizione di un automobilista al verbale di contestazione elevatogli per violazione dell’art. 142 Codice della Strada.
Gli Ermellini, richiamando precedenti della stessa Corte, che fungono ormai da indirizzo prevalente, hanno ribadito che le sanzioni amministrative per eccesso di velocità, accertato tramite autovelox, sono valide a patto che la presenza della postazione di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. I segnali ed i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere posizionati “con adeguato anticipo” rispetto al luogo in cui si trova posizionato il dispositivo di rilevamento della velocità, in modo che, “in relazione alla velocità locale predominante”, possano essere visti in anticipo dagli automobilisti.
La distanza tra i segnali e la postazione di rilevamento della velocità deve essere VALUTATA IN RELAZIONE ALLO STATO DEI LUOGHI, ma non è stabilita una distanza minima.