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MEDIAZIONE SENZA AVVOCATO

Mediazione

Per la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nelle procedure di ADR (Alternative Dispute Resolution) è lecita l’obbligatorietà della procedura ma le parti devono poter partecipare senza l’assistenza di un Legale e potersi ritirare senza giustificato motivo in qualsiasi momento.

Questo quanto affermato dalla CGUE che, con sentenza del 13 giugno 2017 ha avallato le norme in materia di mediazione obbligatoria che prevedono tale procedura di risoluzione alternativa delle controversie quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale precisando però che deve essere previsto il diritto della parte di potersi ritirare in qualsiasi fase della procedura e la non obbligatorietà dell’assistenza di un Legale.

L’assistenza obbligatorio di un avvocato, peraltro, è esclusa dall’art. 8 lett. b) della direttiva U.E. 2013/11 in base al quale gli Stati membri devono garantire che le parti possano avere accesso alle ADR personalmente, senza essere obbligate a ricorrere ad un consulente legale.

Il caso:

Il Tribunale di Verona riteneva che le norme interne che stabiliscono la mediazione obbligatoria in certi settori (nel caso di specie l’ambito bancario) fosse incoerente rispetto alla normativa europea, non prevedendo la possibilità di ritirarsi senza giustificato motivo e disponendo l’assistenza di un avvocato.

La Corte europea ha inteso chiarire che le procedure di ADR sono volontarie, non nel senso che le parti possano liberamente scegliere se utilizzarle o meno, bensì perché le parti le possono gestire in maniera autonoma in termini di organizzazione ed inoltre interrompere la procedura in qualsiasi momento.

Quindi la libertà e volontarietà vanno riferite non al sistema di mediazione (obbligatorio o facoltativo) ma al fatto che “…il diritto di accesso delle parti al sistema giudiziario sia preservato…” l’obbligatorietà della mediazione è ammessa purché la procedura “…non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione e non generi costi, ovvero generi costi non ingenti per le parti”.

Pertanto i casi in cui la mediazione è prescritta come obbligatoria, a pena di improcedibilità del giudizio, sono perfettamente compatibili con il diritto dell’ U.E. ma deve essere tutelato il diritto delle parti di accedere alla giustizia, per questo la Corte di giustizia europea ritiene che non si può subordinare in alcun modo il ritiro della parte dalla procedura alla sussistenza di un giustificato motivo.

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