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Multa auto in leasing. Chi paga?

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È l’utilizzatore a dover pagare la multa per l’infrazione commessa alla guida dell’autovettura concessagli in leasing e non il proprietario concedente, salvo l’utilizzo illegittimo dopo la scadenza del contratto.

Il concetto è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7701/2019: per le infrazioni commesse alla guida dell’auto in leasing risponde soltanto l’utilizzatore. C’è però un’eccezione che prevede la responsabilità solidale del proprietario e dell’utilizzatore: se il contratto è scaduto, per cui il veicolo era utilizzato illegittimamente, la società concedente, se dimostra di essersi opposta all’illegittima circolazione del veicolo, dovrà rispondere della sanzione.

IL CASO:

una Società di leasing proponeva opposizione avverso verbale di contestazione ricevuto ed elevato nei confronti di un’autovettura concessa in leasing, rigettata dal Giudice di Pace.

Veniva quindi proposto appello, che il Tribunale rigettava. La società proponeva pertanto ricorso per Cassazione, ritenendo di non essere la corretta destinataria della multa, considerato che si era limitata a concedere “in locazione finanziaria il veicolo a mezzo del quale era stata commessa la contestata violazione di cui all’art. 193 c.d.s., che, perciò, avrebbe dovuto essere contestata al solo utilizzatore dello stesso veicolo siccome avente la disponibilità giuridica del godimento dell’automezzo, senza, quindi, potersi configurare una sua responsabilità solidale.”

LA DECISIONE:

Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso in quanto infondato , ritenendo che il Tribunale avesse correttamente asserito che “in tema di violazioni amministrative riconducibili al mancato rispetto delle norme del c.d.s. commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria (leasing),obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria (e l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie) è esclusivamente l’utilizzatore del veicolo (ovvero il locatario nel contratto di leasing) e non anche il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi dell’art. 91, comma secondo, nuovo c.d.s. e 196 dello stesso codice della strada, in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione.”

Nel caso di specie il contratto era scaduto, pertanto la società, in qualità di proprietaria del veicolo, “rimaneva esposta alla configurazione della sua responsabilità in via solidale con quella del conducente, ai sensi dell’art. 196, comma 1, c.d.s.

Per ritenersi esonerata da responsabilità la società di leasing avrebbe dovuto provare che l’autovettura, al momento della rilevazione dell’infrazione, risultava ancora in locazione e che la circolazione era avvenuta contro la sua volontà.

Invece nel caso in esame tale prova non è stata fornita.

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