Il medico deve sempre acquisire il consenso informato del paziente e non può apprestare le cure necessarie in mancanza.
Il principio è stato recentemente ribadito dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 465/2018 in cui il giudice ha affermato che il consenso informato costituisce presupposto di liceità delle cure mediche: il paziente deve essere sempre informato adeguatamente e deve poter prestare il proprio consenso dopo essere stato debitamente e correttamente informato.
Alla base di tale ricordato principio c’è il concetto di “valore sociale” dell’individuo che deve essere rispettato e tutelato in quanto persona umana. Deve comunque trattarsi di individuo nel pieno delle proprie facoltà di intendere e di voleree non deve trattarsi di stato di necessità (cd. cure salva-vita).
IL CASO: una testimone di Geova “cosciente, lucida e nel pieno delle sue capacità“, aveva rifiutato espressamente di sottoporsi a trasfusione, ma la terapia trasfusionale era stata comunque eseguita su espressa indicazione di un medico.
LA DECISIONE: il medico imputato (responsabile del trattamento rifiutato) è stato condannato per violenza privata in quanto il giudice ha ritenuto che se il paziente non presta il consenso informato non vi è incapacità di manifestare la volontà né stato di necessità, il trattamento sanitario viola il diritto della persona di “prescegliere se, come, dove e da chi farsi curare“.
Il comportamento del sanitario, nel caso di specie, è risultato del tutto ingiustificato, portando alla sua condanna.