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Autismo e vaccini: escluso il nesso causale

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Nessun legame tra vaccini ed autismo. Lo ha ribadito la corte di Cassazione con la sentenza n. 19699/2018: si tratta di malattie complesse, di origine ancora ignota e “la ricerca di fattori ulteriori e diversi rispetto al patrimonio genetico è oggetto di studio della ricerca scientifica”.

IL CASO:il padre di un bambino affetto da autismo agiva in giudizio contro il Ministero della Salute e la regione Campania, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’autismo del figlio, assumendo che la patologia sarebbe insorta in seguito alla somministrazione di vaccini al piccolo. Nel merito la domanda risarcitoria veniva respinta, veniva pertanto proposto ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE: la Suprema Corte ha rigettato il ricorso rilevando che i giudici del merito avessero correttamente escluso la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione dei vaccini a l’autismo che affliggeva il bambino. Il ragionamento seguito dalla Corte è stato il seguente: innanzitutto le risultanze della CTU espletata evidenziava chiaramente che non erano state rilevate reazioni a carico del sistema nervoso collegabili vaccini somministrati, anche in considerazione del fatto che la risonanza magnetica risultava negativa; inoltre, dopo la vaccinazione del bambino non vi erano state visite e/o ricoveri relativi a reazioni allergiche; infine la diagnosi di autismo veniva effettuata dopo due anni: in sostanza la CTU “dopo aver ripercorso la storia clinica” del bambino e “la letteratura scientifica sull’argomento” ha concluso di “trovarsi di fronte a una patologia, il disturbo generalizzato dello sviluppo, di cui non è tuttora ipotizzabile una correlazione con alcuna causa nota in termini statisticamente accettabili e probanti ….vi concorre un possibile ruolo di fattori genetici, mentre non sussistono ad oggi studi epidemiologici definitivi che consentano di porre in correlazione la frequenza dell’autismo con quella della vaccinazione nella popolazione“. Secondo la Corte, la correlazione tra somministrazione del vaccino e autismo, ipotizzata dal ricorrente, è una “mera possibilità teorica“, invece la valutazione va fatta secondo”un criterio di ragionevole probabilità scientifica“. Pertanto il ricorso veniva rigettato con condanna alle spese del giudizio.

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