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DECURTAZIONE PUNTI PATENTE: NESSUN OBBLIGO DI AVVISO IN CAPO AL MINISTERO DEI TRASPORTI

punti

Se il conducente commette infrazioni in conseguenza delle quali viene prevista la decurtazione di punti dalla patente, il medesimo non ha alcun diritto di venire avvisato dal Ministero dei Trasporti della decurtazione, neanche nel caso in cui sia prossimo all’azzeramento dei punti.

Si tratta del principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18174/2016 sulla base della circostanza che nei verbali di contestazione, qualora la sanzione lo preveda, vengono indicati i punti decurtati, pertanto colui che ha commesso l’infrazione, sin dal momento in cui gli viene notificato il verbale, è perfettamente a conoscenza della quantità di punti decurtati. Inoltre esistono un apposito numero da chiamare ed un sito da consultare, tramite cui ciascun titolare di patente può verificare il proprio saldo punti.

E’ dunque onere di ciascuno, verificare i propri punti residui e fare in modo da tenere una condotta di guida corretta, tale da evitare ulteriori sanzioni e decurtazioni, evitando così l’azzeramento.

Il caso: proponeva ricorso per Cassazione un conducente nei confronti del quale, a seguito di varie violazioni delle norme sulla circolazione stradale, era stato elevato provvedimento di revisione della patente per avvenuto azzeramento dei punti, con la conseguenza che il medesimo doveva sottoporsi ad esame di idoneità alla guida.

La Suprema Corte, con la summenzionata sentenza n. 18174/2016,  ha ritenuto infondato il ricorso e confermato il provvedimento di revisione, argomentando dalla considerazione che le variazioni di punteggio vengono comunicate agli interessati dall’Anagrafe nazionale degli abilitati alla giuda, quindi ciascun guidatore può controllare in tempo reale i punti-patente di cui dispone. Tale comunicazione però ha natura meramente informativa e trova la propria fonte nel verbale di contestazione che contiene già tutte le informazioni relative alla contestazione ed alla sanzione, compresa ovviamente l’eventuale  decurtazione dei punti. Pertanto  l’azzeramento del punteggio trova la propria fonte nel verbale di accertamento – con il quale si ritiene assolto l’obbligo di trasparenza da parte della Pubblica Amministrazione – e non presuppone la comunicazione delle variazioni di punteggio.

In conclusione, nessun obbligo di avviso è ravvisabile in capo al Ministero dei Trasporti, neanche quando il conducente rischia l’azzeramento dei punti-patente, potendo questi agevolmente conoscere il proprio saldo punti ed evitare l’azzeramento con una condotta di guida corretta.

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