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Sinistro stradale: reato di guida sotto effetto di stupefacenti

Sinistro stradale: reato di guida sotto effetto di stupefacenti

In caso di incidente stradale, perché possa configurarsi il reato di guida sotto stupefacenti di cui all’art 187, co 1-bis C.d.s. è necessario che:

  • l’incidente sia CAUSATO dall’agente
  • lo stato di alterazione psicofisica deve essere accertato dagli agenti

La norma in discorso prende in considerazione i casi di incidente stradale provocato da conducenti in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”; l’aver provocato l’incidente stradale costituisce un’aggravante.

Quindi l’aggravante non opera nel caso in cui il conducente si “limiti” a circolare sotto l’effetto di droghe ma senza aver provocato un sinistro.

Infatti, per giurisprudenza ormai consolidata, il mero coinvolgimento in un sinistro di un conducente postosi alla guida in stato di alterazione provocato dall’assunzione di alcool o sostanze psicotrope, da solo non integra l’aggravante di cui al comma 2 bis dell’art. 187 co 1-bis C.d.s. in quanto la norma prevede che il soggetto abbia provocato un incidente stradale e quindi sia accertato il nesso causale tra la sua condotta (essersi posto alla guida in stato di alterazione) e l’incidente.

Recentemente il Giudice di Pace di Parma con sentenza n. 36272017, ha precisando che il solo esito positivo di tutti gli esami non può ritenersi sufficiente a integrare i presupposti per un’imputazione né tanto meno per un’eventuale condanna per il reato di cui all’art 187, co 1-bis C.d.s. sulla base delle affermazioni della Corte di Cassazione che sul punto ha più volte precisato che la condotta tipica del reato di cui all’art. 187 C.d.S. non si identifica in quella di chi guida dopo aver assunto una sostanza stupefacente, ma bensì in quella di colui che si pone alla guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione: occorre fare attenzione alla differenza in quanto l’assunzione può essere avvenuta anche alcuni giorni prima della guida con la conseguenza che, pur risultandone comunque traccia nelle urine, l’effetto di naturale alterazione ad essa dovuta è nel frattempo cessato.

Pertanto, per poter affermare la penale responsabilità per il reato di cui all’articolo 187 C.d.S. in capo a un soggetto, non basta dare prova dell’assunzione di stupefacenti prima della guida, ma occorre dimostrare che il conducente fosse alla guida in stato di alterazione causata da tale assunzione. Il solo risultato delle analisi non può costituire prova certa del reato ma sono necessari altri elementi indici sintomatici dell’alterazione unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto nel quale il fatto si è verificato (cfr. Cass. N. 7958/13; Cass. N. 52420/14; Cass. N. 1494/13).

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