La sosta a pagamento che ecceda il tempo consentito in base al ticket per la sosta esposto sul parabrezza, non legittima il Comune a comminare sanzioni amministrative ma soltanto a chiedere agli utenti la differenza dovuta in base al tempo di sosta in eccesso.
L’ente locale può infatti esigere esclusivamente la differenza tra quanto già pagato per il tempo risultantedall’appositoticket per la sosta ed i minuti in eccesso, con la possibile aggiunta di una penale che però deve essere proporzionata ed inserita in uno specifico regolamento comunale.Il conducente e/o proprietario del mezzo, in caso di ritardo nella rimozione del mezzo dall’area di sosta a pagamento, è pertanto tenuto a pagare una differenza di pochi Euro.
Tuttavia, nonostante le numerose sentenze in merito, c’è ancora chi si vede recapitare un multa, anche per aver superato soltanto di pochi minuti l’orario di scadenza della sosta.
La recente sentenza n. 1069/2016 del Tribunale di Treviso ha ribadito ancora una volta il concetto che il codice della strada non prevede alcuna sanzione per chi lasci la propria vettura nell’area di sosta a pagamento per un periodo di tempo che eccede l’orario consentito in base al pagamento effettuato.
Di conseguenza un’eventuale multa che dovesse venire inflitta per tale motivo, deve senz’altro essere contestata.