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Nuovo codice della strada 2019

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In via di approvazione il nuovo Codice della Strada che conterrà numerose modifiche, alcune delle quali necessarie a causa dell’aumento dei sinistri stradali, gravi e mortali, causati dalla distrazione alla guida dovuta, tra le altre situazioni, anche dall’ uso del cellulare.

DI SEGUITO LE PRINCIPALI NOVITÀ:

  1. DIVIETO DI UTILIZZO DEL CELLULARE ALLA GUIDA: modifica dell’art. 173 C.d.S.: divieto per il conducente di utilizzo durante la marcia di dispositivi qualismartphone, computer portatili, notebook, tablet e simili.

Sanzioni:

  • multa da euro 322 ad euro 1.294 (oppure da euro 422 a euro 1.697), oltre sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi

– in caso di recidiva, multa da euro 644 e euro 2.558 (oppure da euro 319 ad euro 1.276), oltre la sospensione della patente di guida da due a sei mesi.

  1. NUOVO LIMITE VELOCITA’ IN AUTOSTRADA: proposto aumento a 150 Km/h del limite di velocità per la circolazione sulle autostrade, modificando l’art. 142 C.d.S.
  1. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI: modifica dell’art. 41 C.d.S. per dotare gli attraversamenti pedonali semaforizzati di segnalazioni acustiche e tattili, con un tipo di pavimentazione che agevoli l’individuazione di tali segnalazioni, al fine di agevolare la mobilità dei soggetti portatori di handicap ed in particolare dei soggetti non vedenti.

Gli attraversamenti pedonali non semaforizzati, situati in prossimità di scuole, presidi sanitari, centri per anziani o uffici particolarmente frequentati da pedoni, ove siano accaduti negli ultimi cinque anni incidenti gravi, dovranno essere dotati di appositi segnali luminosi di pericolo e sistemi di videosorveglianza.

  1. CIRCOLAZIONE BICICLETTE, proposta di aggiungere un comma 10-bis all’art. 40 C.d.S., per prescrivere la predisposizione a terra una linea di arresto riservata alle biciclette, più avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli, in prossimità delle intersezioni semaforiche, ove ritenuto opportuno per esigenze di sicurezza, dall’ente proprietario e/o gestore della strada.

Peraltro, sempre riguardo ai velocipedi, si è proposta modifica dell’art. 50 C.d.S. per ricomprendere nella nozione di “velocipedi” anche i mezzi elettrici per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti che abbiano una velocità massima di 20 Km/h con possibilità di autolimitazione a 6 Km/h.

  1. PARCHEGGI RISERVATI AI GENITORI: proposta di modifica anche dell’art. 7 C.d.S. per riservare, all’interno dei centri abitati, spazi destinati alla fermata o alla sosta di veicoli condotti da donne in gravidanza e da genitori che trasportano bambini fino al terzo anno di età, muniti di apposito contrassegno.
  1. DIVIETO CIRCOLAZIONE VICOLO IMMATRICOLATO ALL’ESTERO: con modifica all’art. 93 C.d.S. si prevede il divieto, per chi abbia stabilito la residenza o la sede dell’impresa in Italia da oltre 60 giorni, di circolare con un veicolo immatricolato dall’estero. Fatto salvo il caso di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con una impresa costituita in un altro Stato dell’UE o aderente allo Spazio economico europeo abbia stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nel rispetto delle regole contenute nel Codice doganale. In caso di violazione, la sanzione consiste in una multa da euro 712 a euro 3.558 oltre alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino alla regolamentazione.
  2. DIVIETO DI FUMARE: introduzione del divieto di fumare mentre si è alla guida, con nuovo art. 173-bisalCodice della strada.
  3. NOTIFICA TELEMATICA DELLA MULTA: il conducente che sia in possesso di un indirizzo PEC si vedrà notificato il verbale di contestazione direttamente tramite posta elettronica certificata. La data di notifica sarà quella in cui verrà generata la ricevuta di avvenuta consegna, completa del messaggio. La notifica, quindi, si perfeziona in questo momento, anche se l’automobilista non l’ha visualizzata o aperta.

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