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Risarcimento al trasportato sempre riconosciuto

risarcimento al trasportato sempre riconosciuto

Recentemente intervenuta sull’argomento la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 16477/2017, colmando un vuoto normativo, ha affermato il principio in base al quale qualsiasi persona trasportata a bordo di un veicolo a motore che abbia subito lesioni personali a causa di un sinistro stradale, può sempre invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore.

 Il trasportato infatti deve essere risarcito  anche se l’incidente vede coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato.

Con il suddetto principio gli Ermellini hanno così fornito un’interpretazione dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni, nel senso più favorevole al danneggiato. La norma in questione, che disciplina l’indennizzo diretto, cioè il risarcimento chiesto direttamente all’assicurazione del veicolo, infatti, non contempla espressamente il caso in cui il responsabile dell’incidente non sia identificato o non sia assicurato.

Nel ragionamento seguito dalla Corte, l’interpretazione corretta dell’art. 141 Cda è quella estensiva, che quindi ricomprende il risarcimento diretto del danno alla persona anche in caso di incidente con veicolo sconosciuto o privo di copertura assicurativa, in quanto conforme alla ratio della disposizione normativa stessa che ha l’obiettivo di rafforzare la tutela del terzo trasportato e rendere più semplice e veloce la procedura.

Il fatto:

R.A. conveniva in giudizio la propria compagnia assicurativa (AXA) chiedendo il risarcimento delle lesioni personali risentite a causa di un sinistro subito mentre era trasportato a bordo della propria autovettura, condotta dalla sorella R.R. con veicolo di Controparte rimasto sconosciuto. La AXA eccepiva il mancato rispetto da parte dell’attore dell’art. 148 cod. ass. e chiamava in causa la Reale Mutua Ass.ni quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada perché quest’ultima fosse condannata a risarcire i danni subiti dall’attore.

R.R. introduceva autonoma causa, nei confronti della Reale Mutua Ass.ni, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per il Piemonte e la Val d’Aosta, chiedendo di essere risarcita dei danni alla persona riportati a seguito di scontro con veicolo rimasto sconosciuto.

Riunite le cause, espletate C.T.U. medico legale e cinematica, il G.d.P. accertava una corresponsabilità della R.R. nella misura del 20% nel verificarsi dell’incidente, e condannava la AXA a risarcire tutti i danni subiti dal trasportato, e la Reale Mutua a risarcire l’80% dei danni riportati dalla conducente.

Proposto appello esclusivamente da parte della Axa (la quale deduceva, tra i motivi di appello, che l’operatività dell’art. 141 cod. ass. era circoscritta ai casi in cui entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro fossero stati assicurati e quindi che fosse da escluderne l’applicabilità nel caso di specie, in cui il secondo veicolo era rimasto sconosciuto), il Tribunale di Torino, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello della compagnia di assicurazioni del vettore dichiarando inammissibili le domande proposte da R.A. nei confronti della (propria) compagnia di assicurazioni, assumendo appunto che la speciale tutela predisposta dall’art. 141 cod. ass. sia fruibile soltanto in presenza di due (o più) veicoli tutti dotati di assicurazione privata. Condannava l’appellato alla restituzione di quanto eventualmente percepito, e compensava integralmente le spese di giudizio di primo e secondo grado e delle consulenze tra tutte le parti. R.A. quindi proponeva ricorso per Cassazione.

La sentenza:

Con il primo motivo, R. A. contesta la violazione e falsa applicazione da parte del tribunale dell’art. 141 del codice sulle assicurazioni e soprattutto l’interpretazione della norma data dal tribunale, secondo la quale l’azione diretta del trasportato nei confronti della compagnia di assicurazioni del vettore, prescindente dall’accertamento delle responsabilità, per la sua applicabilità, presupporrebbe uno scontro tra veicoli entrambi assicurati, rimanendone esclusa l’applicabilità invece, se, come nella specie, nulla si sappia della assicurazione e neppure della identità del secondo veicolo, che è rimasto sconosciuto, con conseguenti oneri non in capo ad una seconda assicurazione privata ma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Il ricorrente ricostruisce la logica della norma, della quale sottolinea il valore innovativo, di protezione nei confronti dei soggetti trasportati e l’effetto di sciogliere il trasportato incolpevole, che ha comunque diritto ad essere risarcito dei danni riportati nello scontro, dalla necessità di attendere l’accertamento delle responsabilità, e gli consente di rivolgersi indifferentemente, e salvo il caso fortuito, all’una o all’altra compagnia di assicurazioni per essere immediatamente risarcito dei danni che abbia riportati.

Peraltro, puntualizza il ricorrente richiamando il testo della norma, essa prevede che l’azione risarcitoria si indirizzi in primo luogo verso l’assicurazione del vettore, e ciò che rileva quindi è che la vettura del vettore sia munita di assicurazione: solo la mancanza di assicurazione in capo al vettore potrebbe impedire di fruire di tale tipo più veloce di tutela, mentre rimarrebbe irrilevante la diversa ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia l’assicurazione dell’altro veicolo che sia mancante (perchè il veicolo non è stato identificato, come nel caso in esame, o perchè è risultato non assicurato).

La sentenza impugnata, valorizzando il dato letterale, afferma che la norma presuppone che entrambi i veicoli presentino assicurazioni prescelte dagli assicurati, e quindi che risultino essere stati privatamente assicurati, evidenziando che la situazione in cui uno dei veicoli sia privo di assicurazione non è priva di tutela ma è disciplinata in altro punto del codice delle assicurazioni ed in particolare dall’art. 283.

Con il secondo motivo, il ricorrente segnala anche la presenza di un vizio motivazionale nella sentenza impugnata, ma si appunta solo sulla errata collocazione di una parentesi.

Il motivo è palesemente infondato, la sentenza è senz’altro motivata senza salti logici.

Va quindi esaminata la questione giuridica posta dal primo motivo di ricorso, sottoposta per la prima volta all’attenzione della Corte così formulabile: se la persona trasportata su un veicolo coinvolto in uno scontro possa agire, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, direttamente nei confronti della impresa assicuratrice per la r.c.a. del vettore, a prescindere dall’accertamento di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e salvo il caso fortuito, in ogni caso o soltanto nel caso in cui entrambi i veicoli coinvolti nello scontro risultino assicurati per la r.c.a., e non anche nel diverso caso in cui l’altro veicolo risulti non indentificato o privo di copertura assicurativa (potendo in quest’ultimo caso il trasportato far valere i propri diritti, ex art. 283 cod. ass., nei confronti dell’impresa designata dal FGVS).

Il ricorso va accolto, per le considerazioni che seguono.

Sulla base sia del dato testuale che delle finalità della norma, che sono quelle di tutelare il terzo trasportato, in caso di scontro, per fargli avere nel modo più semplice e veloce possibile il risarcimento al quale ha diritto, individuando il soggetto sul quale allocare il rischio assicurativo in quello per lui più facilmente individuabile, deve ritenersi che l’art. 141 cod. ass. si applichi a prescindere dall’esistenza di due veicoli entrambi dotati di regolare assicurazione privata.

Il dato testuale. L’art. 141 Codice delle Assicurazioni prevede che:

“1.Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’art. 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2.Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’art. 148.

L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4.L impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150″.

Come già rilevato da questa Corte nell’esaminare una diversa questione relativa all’art. 141 cod. ass., il nuovo Codice delle Assicurazioni ha introdotto con esso una novità rilevante prevedendo l’azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell’impresa assicuratrice del veicolo. Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (Cass. n. 16181 del 2015).

La disciplina del risarcimento danni in favore del terzo trasportato coinvolto in un incidente stradale è stata rafforzata, rispetto al passato, anche dall’art. 122 del cod. ass. che chiarisce che l’assicurazione obbligatoria comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto (risolvendo alcuni dubbi prospettatisi negli orientamenti precedenti).

E’ da dire inoltre che il regime di indennizzo diretto, introducendo un’azione aggiuntiva, non preclude in alcun modo la possibilità al trasportato – danneggiato di evocare in giudizio esclusivamente il responsabile, ovvero il titolare e il conducente del veicolo antagonista e la compagnia di assicurazioni di questo, aprendo un ordinario giudizio volto al risarcimento del danno previo accertamento delle responsabilità.

L’art. 141, e il controllo di legittimità costituzionale. La nuova normativa introdotta dall’art. 141, anche in conseguenza di un testo che non brilla per chiarezza, è stata oggetto di numerose critiche da parte della dottrina ed è stata oggetto di censure di legittimità costituzionale da parte dei giudici di merito, censure che peraltro non hanno trovato accoglimento da parte della Corte costituzionale, intervenuta sul punto con svariate ordinanze (n. 208 e 440 del 23 dicembre 2008). Tali ordinanze hanno dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., non avendo i giudici rimettenti tentato preliminarmente di dare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in questione. La Corte cost., nell’ordinanza n. 440 del 2008, ha chiarito che ben sarebbe stato possibile accedere ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in base alla quale è possibile ritenere che detta norma si limiti in realtà a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso.

L’art. 141 e le precedenti pronunce della Cassazione. Questa Corte ha già affermato che l’azione di cui all’art. 141 ha alla sua base una fattispecie complessa, che è data anzitutto dall’avere il trasportato, a qualsiasi titolo (D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122, comma 2) subito un danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e, quindi, dall’essersi verificato tale illecito. In riferimento a tale illecito lo stesso codice delle assicurazioni, al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122, comma 2, prevede che l’assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura di tale danno, e la copertura sussiste quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo (sulla nozione di trasportato e sulla prova della qualità di trasportato v. Cass. n. 10410 del 2016).

E’ stato affermato, inoltre, che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (sentenza 1 dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), secondo il principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus”, il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda notinativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente (“clausola di guida esclusiva”) (Cass. n. 19963 del 30/08/2013).

In definitiva, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, con l’unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri (Cass. n. 12687 del 2015) e salvo, come è previsto nella norma in esame, il caso fortuito.

Per cui, non derivano particolari problemi, nel caso di specie, dal fatto che il R. fosse al contempo proprietario del veicolo coinvolto nello scontro e trasportato a bordo di esso.

La questione sottoposta all’attenzione della Corte. Tutto ciò premesso ai fini dell’inquadramento normativo della fattispecie e della interpretazione della norma di riferimento, nell’economia delle questioni finora sollevate, da parte della Corte costituzionale e di questa Corte, occorre passare ad esaminare la specifica questione sottoposta all’attenzione della Corte.

L’art. 141 attribuisce al terzo trasportato (come si è detto, a prescindere dal titolo del trasporto ed anche a prescindere dal suo rapporto con l’assicurazione nei confronti della quale agisce e quindi col veicolo assicurato) la facoltà di esercitare una azione diretta nei confronti della assicurazione del vettore sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico (ovvero dello scontro e del trasporto: v. Cass. n. 10401 del 2016), prescindendo dall’accertamento della responsabilità del vettore e del conducente del veicolo antagonista, salvo il caso fortuito.

Il terzo trasportato, considerato soggetto debole, è legittimato quindi – se lo vuole e nel rispetto del procedimento previsto dal successivo art. 148 Cod. ass. – ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia, sulla base del principio vulneratus ante omnia reficiendus, e della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico del trasporto e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto, e non anche della responsabilità dei protagonisti. E’ una possibilità che si aggiunge, e che non fa venir meno la possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti dell’autore del fatto dannoso e del responsabile civile di esso, sottoposta alle ordinarie regole della r.c.a..

Rimane salva la possibilità dell’assicuratore del vettore di agire in rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile, in tutto o pro quota, sulla base della effettiva ripartizione delle responsabilità nel caso concreto.

La questione sottoposta all’attenzione della Corte, e dibattuta sia in dottrina che nell’ambito della giurisprudenza di merito, è se il ricorso all’azione diretta prevista dall’art. 141, in caso di scontro di veicoli, sia consentito solo nel caso in cui entrambi i veicoli siano assicurati o meno.

La prima interpretazione, prescelta dal Tribunale di Torino nella sentenza impugnata, e volta ad escludere la possibilità di promuovere l’azione diretta nei confronti dell’impresa assicuratrice del vettore qualora la seconda vettura sia priva di assicurazione, o rimanga non identificata, privilegia l’interpretazione letterale, tratta dal riferimento contenuto nella norma a due diventi enti assicurativi.

La seconda interpretazione si muove nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia, dalla Corte costituzionale ed anche dalla precedenti pronunce di questa Corte in materia, e privilegia una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in cui si prescinde, per la legittimazione ad esercitare l’azione diretta, dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli, e, a monte, dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile, per privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilità in favore di questi di poter esercitare l’azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore.

In questa ottica ricostruttiva, il riferimento, contenuto nell’art. 141 (del quale si è già posta in rilievo la scarsa chiarezza e coerenza del dato testuale), a due diversi enti assicurativi va letto come semplicemente descrittivo della normalità dei casi, e non come preclusivo della domanda qualora nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non coperto da copertura assicurativa.

Questa seconda interpretazione, volta a privilegiare una più ampia applicazione dell’art. 141 e la sua utilizzabilità a tutela del trasportato, per fornirgli uno strumento di risarcimento che ha la possibilità di essere più veloce e di coprire una più vasta serie di casi, appare preferibile, sia perchè il dato testuale nella specie non è nè univoco nè affidabile, sia perchè più coerente con i precedenti di questa stessa Corte e l’unica atta a salvaguardare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

A ben guardare, la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per la integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi. Data questa lettura, la necessità che esista un secondo veicolo assicurato scolora sullo sfondo.

Quanto al riferimento alla possibilità di agire in rivalsa, enunciata dall’art. 141, comma 4, che rimarrebbe preclusa qualora non esistesse una seconda compagnia di assicurazioni, va intesa nel senso che la rivalsa è normalmente esercitabile nei confronti della seconda compagnia di assicurazioni. Non si può però condizionare la legittimazione all’esercizio dell’azione principale alla possibilità concreta di agire in rivalsa. Ciò risponde ad una scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio, che ha scelto di privilegiare, nei limiti del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto (la compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale è trasportato), senza dover nè attendere l’accertamento delle rispettive responsabilità, nè tanto meno dover procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice del veicolo investitore. Questa previsione è idonea a coprire una vasta serie di situazioni, in cui il legislatore ha ritenuto prevalente l’interesse del trasportato ad una pronta tutela (scontro con veicolo che non si ferma e che quindi è necessario ricercare per risalire ai dati della compagnia di assicurazioni, che rimane non identificato, che è privo di assicurazione).

Il ricorso di R.R..

Le contestazioni della R., la cui domanda risarcitoria nei confronti dell’impresa designata è stata accolta fin dal primo grado, previa decurtazione dall’importo dovutole a titolo di risarcimento la percentuale di responsabilità accertata a suo carico nella provocazione dell’incidente, sono volte esclusivamente a contestare la legittimità della decisione di appello in punto di compensazione delle spese.

Con i primi due motivi, deduce che la Reale Mutua non aveva proposto appello, e non aveva in alcun modo contestato, in particolare, la propria percentuale di responsabilità, nè di conseguenza aveva impugnato la condanna alle spese subita in primo grado in conseguenza della soccombenza. Deduce in conseguenza che si fosse formato il giudicato interno sul punto e che la pronuncia di condanna alle spese nei confronti della Reale Mutua in suo favore relativa al primo grado è stata modificata senza impugnazione.

Con l’ultimo motivo deduce poi che le ragioni della compensazione addotte dal giudice di appello, che facevano riferimento alla complessità della vicenda trattata, coinvolgevano all’evidenza la questione in diritto della applicabilità o meno dell’art. 141, relativa esclusivamente alla posizione del trasportato.

I motivi di ricorso di R., relativi solo alla liquidazione delle spese di lite, sono assorbiti in ragione dell’accoglimento del primo motivo del ricorso di R.A..

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza cassata e rinviata al Tribunale di Torino in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio e si atterrà al seguente principio di diritto: “La persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 cod. ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso di R.A., assorbiti i motivi di ricorso di R.R., cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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