INDENNIZZO DIRETTO APPLICABILE ANCHE IN CASO DI SINISTRO CON PIÚ DI DUE VEICOLI.
Con la recente ordinanza n. 3146 del 7 febbraio 2016, la Corte di Cassazione, Sez. III civ. ha fornito un’interpretazione che estende l’ambito di applicazione dell’indennizzo diretto previsto dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni ai sinistri con più di due veicoli coinvolti.
Tale procedura di indennizzo era finora prevista esclusivamente in caso di sinistro in cui fossero coinvolti 2 veicoli ed operava praticamente nel senso che la Compagnia assicurativa tenuta al risarcimento del danno fosse quella con cui era assicurato il danneggiato, fatto salvo il diritto di regresso di quest’ultima nei confronti della Compagnia del danneggiante.
Nuovo criterio per l’operatività dell’indennizzo diretto sarebbe dunque, a parere della Suprema Corte, quello della ripartizione della responsabilità, purché gli altri veicoli coinvolti non abbiano nel sinistro neanche un minimo di responsabilità.
Secondo la nuova linea interpretativa fornita dalla Suprema Corte, infatti, si può ritenere che la procedura dell’indennizzo diretto sia ammissibile “anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno.”
Questo l’iter argomentativo seguito dagli ermellini:
l’art. 1 c. 1. Lettera d) del DPR 254/06 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto), definisce “sinistro” “la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore (…) senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”, sicché è chiaro che sia fondamentale comprendere e verificare la sussistenza di responsabilità (o meno) degli altri veicoli coinvolti; una simile ricostruzione si pone in coerenza con la ratio dell’art. 149 Cod. Ass.ni, che ha istituito la procedura dell’indennizzo diretto al fine di agevolare l’iter liquidativo consentendo ai danneggiati di rivolgersi direttamente alla propria assicurazione; il meccanismo di rappresentanza e di compensazione tra le due Compagnie che opera alla base dell’indennizzo diretto – in virtù del quale l’Assicurazione che ha pagato può rivalersi su quella del responsabile – sarebbe applicabile anche in caso di applicazione estensiva della procedura ex art. 149 Cod. Ass.ni. Il sistema, infatti, “risulta articolato in modo tale da poter operare non solo in caso di sinistro con unico responsabile, ma anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dall’esistenza di altri danneggiati, mentre resta escluso nel caso in cui, essendovi ulteriori soggetti responsabili, si avrebbe il coinvolgimento di una ulteriore compagnia di assicurazione”.
In caso di sinistro tra più veicoli, dunque, per rivolgere la richiesta di risarcimento nei confronti della propria assicurazione (indennizzo diretto) il danneggiato dovrà assicurarsi che la responsabilità sia di una sola delle controparti.
Sarà la giurisprudenza a seguire che chiarirà come conciliare tale interpretazione dell’ambito di applicazione dell’ indennizzo diretto con l’ art. 2054 comma 2 c.c. che pone la presunzione di corresponsabilità di tutti i mezzi coinvolti in un sinistro e con lo stesso art. 149 Cod. Assicurazioni nonché con il DPR 254/06 che in tema di indennizzo diretto, fanno specifico riferimento allo scontro “tra due veicoli”