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Colpa del collega

lavoro

In caso di infortunio sul lavoro anche il collega può essere riconosciuto responsabile.

Infatti, in base a quanto recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione con sent. n. 19435/2017, chiunque concorra a causare un infortunio sul lavoro, risponde solidalmente a prescindere dalla veste professionale nel rapporto di lavoro.

IL CASO:

Tizio, giovane apprendista in una nota azienda, moriva folgorato mentre stava allacciando un impianto telefonico ed era appoggiato al palo della luce con una scala in alluminio.

Lo sfortunato ragazzo era in quel momento affiancato da un collega, Caio, operaio esperto che, seppure non fosse né caposquadra né preposto alla sicurezza, per gli Ermellini risponde in concorso del danno mortale subito da Tizio.

Caio risponde perché al momento dell’infortunio, trovandosi nei pressi di una potente linea elettrica e visto l’avvicinarsi della pioggia, non metteva in atto alcuna cautela o prudenza per salvaguardare Tizio ed inoltre gli permetteva di continuare ad utilizzare la scala di alluminio.

La ratio della decisione della Suprema Corte sta nel riconoscimento in capo a Caio della sua qualità di caposquadra di fatto al momento dell’infortunio mortale occorso a Tizio.

Quindi, anche se Caio non è giuridicamente un caposquadra, egli ha svolto tale ruolo di fatto e quindi è chiamato a rispondere a titolo di concorso del danno subito dal giovane apprendista.

In quanto residuo di concorso di colpa, ciò non esclude ovviamente la colpa prevalente accertata a carico di altri soggetti.

In sostanza la funzione di guida, formazione e sorveglianza di un giovane apprendista, peraltro Tizio era meno che diciottenne, comporta che anche chi collabora con l’apprendista deve tenere una condotta prudente rispetto alle azioni svolte sul lavoro appunto dall’apprendista. E ciò anche se non abbia una specifica qualifica tecnica come caposquadra o responsabile della sicurezza.

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