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Responsabilità medica: art 2236 c.c. interpretato alla luce della legge Gelli

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Il Tribunale di Roma, con sentenza del 1° Febbraio 2018 ha recentemente affermato la necessità che tutte le norme relative alla responsabilità professionale sanitaria siano ora interpretate tenendo conto di quanto stabilito dalla Legge n. 24/2017 (cd. Legge Gelli).

I giudici in particolare hanno preso in considerazione l’art. 2236 c.c. – riguardante la responsabilità del prestatore d’opera – in cui si legge che se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave. Ebbene, alla luce della Legge n. 2472017, non può ravvisarsi colpa grave in capo al medico che, dinanzi a problemi tecnici di speciale difficoltà, si sia attenuto alle linee guida o alle buone pratiche clinico-assistenziali, a prescindere dal risultato. Infatti gli artt. 5, 6 e 7 della legge n. 2472017 hanno collegato la sussistenza e l’intensità della colpa al rispetto o meno di linee guida e buone pratiche cliniche.

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