Il decreto del Ministero dello sviluppo economico in via di approvazione, prevede determinati requisiti per le polizze assicurative dei sanitari:
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EFFICACIA TEMPORALE: le polizze assicurative dei medici dovranno avere obbligatoriamente un periodo di ultrattività relativamente alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività e che siano riferite a fatti verificatisi nel periodo di efficacia della polizza. Al fine di garantire che l’ultrattività sia effettiva, la stessa è estesa agli eredi del sanitario e non è assoggettabile a clausola di disdetta. La garanzia assicurativa va prestata nella forma claims made e deve operare per le richieste risarcitorie che vengano presentate per la prima volta durante il periodo di vigenza della polizza e che si riferiscono a fatti verificatisi in tale periodo e nei dieci anni precedenti la stipula del contratto assicurativo.
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DENUNCIA ALL’ASSICURAZIONE: l’assicurato deve obbligatoriamente dare avviso all’assicuratore dei sinistri che gli sono stati denunciati nel termine massimo di 30 giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta o l’assicurato ne abbia avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso se l’assicuratore, sempre nel termine di 30 giorni, intervenga nella constatazione del sinistro.