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COSA SI INTENDE PER RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SANITARIA

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Il termine “MALASANITA” è sempre più ricorrente nella cronaca quotidiana: con cadenza quasi giornaliera si apprendono dai mass-media notizie relative alle gravi conseguenze, spesso mortali, subite dai pazienti a causa di errori medici. E’ un diritto del malato, garantito e tutelato dall’ordinamento giuridico, chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il termine previsto per agire nei confronti del responsabile è di 10 anni a far data dall’evento lesivo o da quando se ne è avuta consapevolezza. Il medico ha il preciso dovere di svolgere la sua professione con diligenza, prudenza e perizia ed è chiamato a rispondere del proprio operato a titolo di dolo o colpa grave oppure di colpa lieve. La responsabilità del medico va inquadrata nell’ambito della più generale responsabilità del professionista ed è necessario distinguere la responsabilità per COLPA GRAVE da quella per COLPA LIEVE, regolamentate rispettivamente dagli artt. 2236 e 1176 del vigente Codice Civile. Responsabilità per colpa grave: si tratta di una responsabilità attenuata in quanto il professionista è chiamato a rispondere per i danni provocati a titolo di colpa grave, ogni qualvolta il caso presenti problematiche tecniche di particolare difficoltà. Giuridicamente con colpa grave si intende l’ errore inescusabile che consiste o nella mancata applicazione delle nozioni fondamentali della professione, o nella mancanza di abilità e perizia tecnica, o ancora nella mancanza di prudenza e diligenza. Responsabilità per colpa lieve: è la responsabilità che si configura in assenza di problemi di particolare difficoltà, dovendo il professionista agire usando una diligenza “qualificata” e non la comune diligenza del buon padre di famiglia. Sotto il profilo della responsabilità del medico è necessario, inoltre, considerare le diverse ipotesi in cui il medesimo agisce: se quale libero professionista (nel qual caso la sua responsabilità è da ricondurre nell’ambito dell’art. 1218 c.c.) ovvero come dipendente di un Ente ospedaliero o casa di cura privata. In tale ultima ipotesi è evidente che non viene a configurarsi un rapporto diretto tra il medico ed il paziente, bensì tra quest’ultimo e l’Ente Ospedaliero; pertanto la problematica è quella di stabilire la natura della responsabilità del medico “dipendente”. In passato la responsabilità del medico “dipendente” veniva qualificata come extracontrattuale e, pertanto, inquadrata nell’ambito della disciplina di cui all’art. 2043 c.c. e concorrente con quella dell’Ente ospedaliero che veniva invece qualificata come contrattuale. Nel tempo si è invece fatto strada un diverso orientamento, ormai consolidato, che inquadra la responsabilità del medico “dipendente” come responsabilità di tipo contrattuale e derivante da un vero e proprio contratto sociale, ai sensi dell’art. 1173 c.c., che si perfeziona al momento dell’accettazione del paziente in ospedale e della sua presa in carico da parte del sanitario accettante. Ciò sotto il profilo procedurale comporta che la prescrizione dell’azione nei confronti dell’Ente ospedaliero è di anni 10, mentre quella nei confronti del medico “dipendente” è di anni 5.
Va segnalato che in ambito giurisprudenziale si sta aprendo la strada verso la fissazione del termine prescrizionale in anni 5 per entrambi i casi.
Allo stato attuale permane comunque la prescrizione , come sopra indicato, di anni 10 se si agisce contro la struttura sanitaria e di anni 5 per le azioni nei confronti dei medici “dipendenti”.

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