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QUANDO IL SINISTRO NON E’ PROVOCATO DAL CONDUCENTE DI UN VEICOLO

strada

In caso di sinistro stradale provocato dalla mancata manutenzione delle strade e più in generale dalla inosservanza degli obblighi di tutela della sicurezza gravanti sia sugli Enti proprietari e/o gestori di strade ed autostrade che sui costruttori di automezzi, sussiste la responsabilità civile e penale di questi.

Infatti mediante l’introduzione nel nostro ordinamento della nuova ipotesi autonoma di delitto di omicidio stradale e di lesioni personali stradali con legge n. 41 del 23 marzo 2016, il legislatore ha chiaramente inteso  attribuire una precisa responsabilità agli Enti proprietari delle strade e quindi lo Stato, le Regioni,  le Provincie, Comuni e in via derivata anche le Società, pubbliche e private, che dallo Stato hanno avuto in concessione le autostrade assumendo per contratto su di sé non solo gli oneri di manutenzione, ma anche l’obbligo di assicurare l’efficienza e la sicurezza. In tal modo, in caso di sinistro in cui venga a configurarsi reato di omicidio stradale e/o di lesioni personali, anche ad essi sarà imputabile una responsabilità specifica.

Pertanto, strada sconnessa,  buche sul manto stradale,  guard-rail assente o inutile in quanto vetusto, segnaletica  inesistente o inadeguata, strisce pedonali non visibili in quanto sbiadite, galleria buia… costituiscono fonte di responsabilità punibili sotto il profilo sia civile che penale.

Le prime indicazioni operative in proposito sono state fornite dal Ministero dell’Interno con Circolare n. 300 del 25 Marzo 2016, inviata alle Prefetture, Questure e Comandi di Polizia stradale, Carabinieri e Fiananza, al fine di ottenere l’applicazione uniforme delle nuove disposizioni. La Circolare ministeriale infatti chiarisce che il reato ricorre anche se il responsabile non è un conducente di veicolo ma chi avrebbe dovuto garantire la tutela della sicurezza “…Infatti, le norme del Codice della Strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativa alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli”. Il riferimento è all’articolo 14 del Codice della strada, che individua “poteri e compiti degli enti proprietari delle strade” e recita testualmente: “gli enti proprietari, allo scopo di garantire la sicurezza e la  fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi b) al controllo tecnico della efficienza delle strade e relative pertinenze c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta

Sul tema era già intervenuta in passato anche la Corte di Cassazione, Sezione IV, con la sentenza del 3 maggio 2012, n. 23152 secondo la quale “…il rispetto delle norme cautelari che regolano la sicurezza stradale non è, infatti, esigibile esclusivamente dagli utenti della strada alla guida di veicoli, dunque in fase di circolazione, ma anche da coloro che svolgano attività diverse, come la manutenzione stradale”, di recente richiamata da Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, sentenza n. 17010 del 29 marzo 2016.

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