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MULTA PER ECCESSO DI VELOCITÀ NOTIFICATA OLTRE I TERMINI DI LEGGE

multa-tardiva

Il verbale relativo all’accertamento delle violazioni del Codice della Strada che venga notificato al trasgressore oltre i 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione, termine previsto dal C.d.S. all’art. 201, comma 1 – bis, è illegittimo: la notifica tardiva della multa la rende annullabile!

Spesso accade peraltro che il proprietario dell’auto non sia anche l’effettivo conducente che ha violato il codice della strada, quindi nella multa è contenuto l’invito a comunicare, entro 60 giorni, le generalità dell’effettivo conducente all’autorità che ha elevato la contravvenzione. Qualora il proprietario del mezzo a carico del quale sia stata accertata la violazione non provveda a comunicare i dati del conducente gli viene elevata la multa di Euro 286,00.

Nel caso in cui la multa relativa alla sanzione principale venga notificata della multa oltre il termine di 90 giorni, entro i 30 giorni successivi alla notifica si può proporre ricorso in opposizione al Giudice di Pace competente, senza necessità di segnalare il nominativo del conducente: la sanzione aggiuntiva per mancata comunicazione resterà infatti sospesa in attesa della decisione del Giudice, quindi se questi annullerà la multa tardivamente notificata, non si applicherà neanche la sanzione accessoria per mancata comunicazione dei dati del conducente. Questo è quanto stabilito dalla corte di Cassazione con sentenza n 26964/2016.

Può capitare che nelle more del ricorso in opposizione, venga comunque notificata la multa accessoria, avverso la quale, sempre nel termine di giorni 30 dalla notifica, si può proporre un ulteriore ricorso.

Va segnalato che si sono verificati casi di notifica della sanzione accessoria quando il ricorso per la sanzione principale era già stato vinto: in tal caso va fatto comunque ricorso in opposizione alla sanzione accessoria, avendo già una sentenza favorevole di annullamento della sanzione principale.

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