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Responsabilità medica e prova del nesso causale

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Con ordinanza n. 7044 del 21 marzo 2018 la Corte di Cassazione ha ulteriormente ribadito il corretto riparto dell’onere della prova tra paziente e struttura sanitaria: il paziente deve provare il nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta commissiva/omissiva del personale medico-sanitario; per contro la struttura sanitaria deve dimostrare la non imputabilità ovvero la imprevedibilità dell’evento nonostante l’ordinaria diligenza.

IL CASO: due coniugi citavano in giudizio l’azienda sanitaria locale ed alcuni medici operanti nella struttura per sentirli condannare al risarcimento del danno alla salute, in particolare per aver provocato gravi patologie cerebrali alla propria figlia, a causa del ritardo nell’effettuare il parto cesareo e della sofferenza fetale che ne era conseguita.

Nel merito la domanda veniva rigettata sulla scorta di quanto emerso in sede di consulenza tecnica d’ufficio dalla quale era risultato che non era imputabile ai medici alcuna negligenza, imperizia o imprudenza né era riscontrabile un nesso causale tra le lesioni subite dalla piccola e la condotta dei medici.

I coniugi pertanto ricorrevano per Cassazione in quanto il giudice di merito avrebbe invertito l’onere probatorio.

LA DECISIONE: gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, in quanto il Tribunale e la Corte d’Appello non hanno operato inversione dell’onere probatorio e, a tal proposito, hanno ribadito quanto precedentemente affermato dalla stessa Corte: “ in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza (Cass. n. 18392/2017.

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