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Vaccini: non sono sempre causa di autismo

Indennizzo per danno da vaccino obbligatorio: chi ne ha diritto e come richiederlo

La diagnosi di autismo nei bambini non è sempre collegabile e dovuta alla somministrazione dei vaccini: per poter affermare ciò, bisogna DIMOSTRARE IL NESSO DI CAUSALITÀ tra la vaccinazione e l’insorgenza della patologia. Ad oggi infatti non è ancora stato stabilito con certezza che ci sia una correlazione scientifica, in termini di causa-effetto, tra autismo e somministrazione di vaccinazioni.

Per tale motivo il giudice del Tribunale di Trani ha negato l’indennizzo Alla luce l’indennizzo di cui alla legge n. 210/92 nei confronti di chi abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica (sentenza del 9 gennaio 2019)

IL CASO:

i genitori di un minore autistico, agivano in giudizio ritenendo che il figlio avesse diritto all’ indennizzo ex lege n. 210/92 assumendo che

il figlio, dopo le vaccinazioni obbligatorie aveva manifestato sintomi di encefalopatia: da disturbi del linguaggio con sintomi tipici della sindrome autistica. Il nesso causale tra le patologie riscontrate e le vaccinazioni subite dal piccolo, aveva trovato riscontro nella consulenza di parte.

LA DECISIONE:

il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, affermando che ai fini del riconoscimento dell’indennizzo occorre che si fornisca la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la vaccinazione obbligatoria e la patologia che si lamenta essere insorta a causa del vaccino.

Richiamata la giurisprudenza della Corte secondo cui tale nesso di causalità può dirsi sussistente o allorquando il danno può essere considerato una conseguenza inevitabile della condotta, ovvero allorquando costituisce una conseguenza altamente probabile e verosimile della seconda, sulla base di ragionevoli e seri criteri di probabilità scientifica, che consentano di tradurre in termini di certezze giuridiche, sulla base di ulteriori elementi idonei emersi dagli atti processuali, le astratte conclusioni svolte in termini probabilistici (cfr. Cass. n. 23059/09).

Il giudice afferma che allo stato attuale le elaborazioni scientifiche secondo cui i vaccini provocano patologie come l’autismo non abbiano ricevuto la piena condivisione da parte della comunità scientifica, pertanto si esclude che vi siano elementi sufficienti da indurre a ritenere sussistente tale correlazione in termini di certezza o di elevata probabilità statistica.

Quindi allo stato attuale, anche tenuto conto della letteratura medico scientifica, richiamata dal CTU e dal CTP, “deve escludersi che possa ritenersi provata la correlazione causale tra somministrazione di vaccini e insorgenza di autismo e patologie similari sia in termini di certezza che in termini di elevata probabilità statistica, il che induce ad escludere la sussistenza del nesso di causalità anche nel caso di specie. La domanda va pertanto rigettata”.

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