Con la recente sentenza n. 49236 del 21 novembre 2016 la Corte di Cassazione IV° sez. penale, ha ribadito il principio in base al quale il conducente deve essere informato della facoltà di farsi assistere da un legale anche se rifiuta l’etilometro.
La polizia giudiziaria, secondo quanto stabilito dall’art. 114 disp. att. C.p.p., nel procedere al compimento degli atti indicati nell’art. 356 c.p.p., avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. Tuttavia, prima della suddetta sentenza, con riferimento alla fattispecie del rifiuto al sottoporsi agli accertamenti, di cui all’art. 186, comma 7, cod. strad. non si riteneva applicabile, secondo la giurisprudenza, l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere dal legale.
Ma tale ultimo principio, secondo i giudici della Suprema Corte, deve essere rivisitato, come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza del 29 gennaio 2015, n. 5396: il conducente deve essere avvisato di detta facoltà “prima” di procedere all’accertamento mediante etilometro; le garanzie operano sin dal momento in cui la polizia giudiziaria procede all’accertamento per via strumentale del tasso alcolemico del conducente del veicolo, che ha natura indifferibile ed urgente.Pertanto il diritto all’avvertimento sorge nel momento in cui i verbalizzanti decidono di procedere all’accertamento strumentale ed invitano il conducente a sottoporsi all’ alcool test.
In conclusione: l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore deve essere rivolto dagli organi di Polizia stradale al conducente del veicolo anche in caso di suo manifestato rifiuto all’effettuazione dell’accertamento, posto che ciò che rileva è il momento in cui viene fatta richiesta al conducente di sottoporsi all’accertamento.