Chiunque resti danneggiato a causa dell’utilizzo anomalo di una cosa pubblica, non ha diritto di ottenere il risarcimento del danno dall’ ente gestore/custode. È quanto ha ribadito recentemente la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 28429/2017, sulla scia della ormai consolidata giurisprudenza sul punto, che esclude la responsabilità ex art. 2051 c.c. nel caso in cui il danneggiato abbia fatto un uso improprio della cosa in custodia.
IL CASO:
Tizio, minorenne, era salito su un muretto da cui era caduto, riportando gravi lesioni personali e dovendo subire l’asportazione della milza.
I suoi genitori agivano in giudizio nei confronti dell’amministrazione comunale al fine di ottenere il risarcimento dei danni risentiti dal ragazzo.
Il Giudice del merito rigettava la domanda affermando che il muretto dal quale il minore era caduto non costituiva un marciapiede e non era destinato al transito di persone, pertanto il diritto al risarcimento era da escludere.
I genitori di Tizio ricorrevano pertanto in appello ma la Corte territoriale confermava la sentenza di primo grado rilevando peraltro che non era stato dimostrato che Tizio fosse stato costretto a percorrere quel muretto per sottrarsi al rischio costituito dal traffico veicolare; quindi, considerato che stabilire in concreto se il minore avesse davvero necessità di salire sul muretto costituiva una prova fattuale che non poteva essere sindacata in sede di legittimità, veniva pertanto rigettato l’appello.
LA DECISIONE DELLA CORTE:
La Corte di cassazione nella sentenza numero 28429/2017 ha rigettato il ricorso richiamando l’orientamento giurisprudenziale della stessa Corte: se il muretto non è un’opera destinata al passaggio di persone, se qualcuno decide comunque di avventurarsi su di esso e poi cade non potrà pretendere di essere risarcito per i danni riportati in conseguenza della caduta.