Nessuna depenalizzazione se il reato è aggravato
Quando un bene altrui trova protezione “…grazie al senso di rispetto…da parte di ciascun consociato…” si può dire che la cosa sia esposta alla pubblica fede, pertanto su di essa non opera la depenalizzazione in caso di danneggiamento.
E’ quanto affermato dalla Suprema Corte con la sent. n. 24131/2017: in riferimento al reato di danneggiamento la depenalizzazione del 2016 non opera per le fattispecie aggravate di reato, in cui rientra anche il caso del danneggiamento avente ad oggetto un bene che si trovi esposto alla pubblica fede.
Per comprendere cosa bisogna intendere per “bene esposto alla pubblica fede” la Corte ha chiarito che si tratta di un concetto indipendente dalla natura pubblica o privata del luogo in cui il bene si trova, ricorrendo tale ipotesi anche quando la cosa danneggiata si trovi in un luogo privato al quale è possibile accedere liberamente perché non recintato o comunque non sorvegliato, come il parcheggio di un Centro Commerciale.
Nel caso sottoposto all’esame della Corte, l’imputato aveva colpito violentemente un’auto altrui posteggiata proprio all’interno del parcheggio di un Centro Commerciale ed era quindi stato sottoposto a procedimento penale per danneggiamento. La sentenza di primo grado aveva assolto l’imputato ritenendo, in maniera erronea, il fatto non sussistente.