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Al via le notifiche dei verbali tramite PEC

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Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto che consente di notificare i verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada a mezzo PEC.

Di seguito i dettagli e gli aspetti di maggiore interesse:

  1. SOGGETTI DESTINATARI:
  1. il soggetto che ha commesso la violazione è stato fermato ed identificato ed ha un indirizzo pec o domicilio digitale;
  2. il proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione se ha domicilio digitale o indirizzo Pec e li ha forniti all’organo di polizia procedente;
  3. i soggetti di cui sopra, anche se non sia stato possibile acquisirne domicilio digitale ed indirizzo pec, se sia possibile reperirne l’indirizzo pec dai pubblici elenchi e quindi solo se si tratti di impresa o professionista
  1. FORMALITA’
  1. OGGETTO: la comunicazione Pec di invio del verbale al destinatario, deve contenere nell’oggetto:“atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada”
  2. ALLEGATI: verbale e  relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
  • denominazione esatta e l’indirizzo dell’amministrazione che ha provveduto alla spedizione dell’atto;
  • indicazione del responsabile del procedimento di notificazione nonché, se diverso, di chi ha curato la redazione del verbale;
  • recapiti dell’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso;
  • indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto ovvero le modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario;

Tutti gli allegati e documenti informatici che contengono degli allegati devono essere necessariamente sottoscritti con firma digitale

  1. TERMINI DI NOTIFICA

Gli atti si considerano spediti, per gli organi di polizia stradale, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e notificati ai destinatari, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio Pec. La ricevuta di avvenuta consegna fa piena prova dell’avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato.

  1. MULTA PER IMPOSSIBILITÀ A NOTIFICARE IMPUTABILE AL DESTINATARIO

Se la notificazione mediante Pec non è possibile per causa imputabile al destinatario, il soggetto notificante estrae copia del messaggio di posta elettronica certificata, nonché degli allegati, della ricevuta di accettazione e dell’avviso di mancata consegna, ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ed effettua la notifica nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con spese a carico del destinatario.

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