Ai fini della valida notifica del verbale di contestazione relativo ad infrazione del codice della strada rilevate attraverso l’autovelox, il termine decorre dal giorno dell’infrazione e non da quando siano stati visionati i fotogrammi.
Quindi le multe per eccesso di velocità rilevato dall’autovelox, se notificate oltre i 90 giorni dall’infrazione, non devono essere pagate perché illegittime.
E’ quanto affermato dal TAR Lombardia con la sentenza n. 1267 del 7 giugno 2017 che ha fornito una lettura interpretativa dell’art. 201 C. d. S. affermando che lo stesso “ deve portare a ritenere che il dies a quo per il computo del termine fissato per la notifica dei verbali con i quali vengono accertate le violazioni del medesimo codice, decorrono dalla data della commessa infrazione”.
IL CASO: il Comune di Milano, dopo l’installazione di 7 nuovi autovelox, aveva iniziato a notificare i verbali relativi alle violazioni dei limiti di velocità accertate oltre i termini di legge. Pertanto veniva citato in giudizio da un’associazione di consumatori .
Il comune impostava la propria difesa sull’impossibilità di notificare nei tempi a causa dell’elevatissimo numero di infrazioni rilevate, ben 1.664.070.
LA DECISIONE: il TAR ha ritenuto che, nonostante il numero esorbitante di fotogrammi da visionare, il Comune avrebbe dovuto fare in modo di rispettare i tempi di notifica: 90 giorni dalla commessa infrazione, a nulla rilevando la mole di materiale da visionare. Non solo, la prassi del Comune di indicare nei verbali di accertamento delle infrazioni del C.d.S. una dicitura errata riguardo al rispetto dei tempi di notifica, è illegittima. Pertanto il TAR condannava il Comune a porvi rimedio entro 90 giorni.