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Testimoni nei sinistri con danni alle sole cose: le novità antitruffa

Testimoni nei sinistri con danni alle sole cose: le novità antitruffa

In caso di sinistro stradale, il teste, se non tempestivamente indicato, ma identificato in tempi brevi, è comunque ammesso nell’eventuale giudizio.

La novità è determinata dalla volontà del legislatore di arginare e risolvere il problema dei falsi testimoni e delle truffe assicurative.

Con l‘entrata in vigore della legge sulla concorrenza lo scorso 29 agosto, è stata introdotta nel Codice della Strada una norma ad hoc in base alla quale l’identificazione di eventuali testimoni del sinistro con danno alle auto ed alle cose deve risultare SIN DALLA DENUNCIA DEL SINISTRO. Se ciò non avviene, la Compagnia assicurativa deve ricordare al cliente, a mezzo lettera racc. a./r., che deve indicare eventuali testimoni e questi deve rispondere entro i 60 giorni successivi, altrimenti in caso di eventuale giudizio contro la compagnia che neghi il risarcimento o ne offra uno inferiore al dovuto, si vedrà preclusa l’ammissione dei testimoni.

I Giudici, inoltre, consultando l’anagrafe degli incidenti, potranno segnalare alla Procura della Repubblica i testimoni “recidivi” per verificare il reato di falsa testimonianza. La recidiva si considera esistente se uno stesso soggetto abbia deposto in tre cause nell’arco di anni 5

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