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INFORTUNIO SUL LAVORO: ONERE DELLA PROVA

INF

In caso di infortunio sul lavoro, il datore di lavoro deve fornire la prova di aver rispettato le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel nostro ordinamento sussistono varie norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro:

  • L’art. 2087 Codice civile: rappresenta la norma generale in materia e prescrive che “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”;
  • Altre norme specifiche in base all’attività svolta.

In caso di infortunio sul lavoro, l’onere della prova si atteggia diversamente a seconda che si tratti del lavoratore o del datore di lavoro ed infatti:

QUANTO AL LAVORATORE: il dipendente che sia rimasto vittima di un infortunio sul lavoro dovrà dimostrare:

  • l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato;
  • l’esistenza dell’infortunio occorsogli;
  • il nesso di causalità tra il danno e l’ambiente di lavoro ( ad es. impiego di determinati macchinari).

QUANTO AL DATORE DI LAVORO: per esimersi dalla responsabilità dovrà dimostrare:

  • il rispetto delle norme sulla sicurezza;
  • di aver adottato tutte le misure a garanzia della tutela del lavoratore (ad es. vigilando sul rispetto delle regole)

Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 14468 del 9 giugno 2017 facendo riferimento a due propri precedenti (Sent. Cass. n. 16003/2007 – Sent. Cass. n. 31272014 – Sent. Cass. n. 20533/2015 e Sent. Cass. n. 54480/2016):

Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il fatto, ma non anche la colpa del datore di lavoroFermo restando che il datore di lavoro non può ritenersi responsabile né obbligato a predisporre accorgimenti atti a salvaguardare il lavoratore da cause d’infortunio del tutto imprevedibili…”

IL CASO: Tizio, rimasto vittima di infortunio sul lavoro a causa della rottura di un macchinario, citava in giudizio il datore di lavoro chiedendogli il risarcimento integrale di tutti i danni subiti ed aveva fornito prova di lavorare presso la ditta chiamata in causa, di svolgere mansioni di operaio specializzato e di aver subito lo schiacciamento della mano nell’utilizzo di un macchinario che rientrava nelle proprie mansioni (un trapano a colonna).

Nel corso del sopralluogo effettuato dagli ispettori della Asl era emerso che il trapano era di recente fabbricazione, dotato della certificazione CE e che la rottura del braccio che aveva schiacciato la mano di Tizio era dovuta al cd. Cedimento strutturale: rottura improvvisa dei meccanismi di sollevamento-abbassamento del braccio. La relazione che ne era seguita era alla base del rigetto della domanda risarcitoria in primo grado ed in appello.

LA DECISIONE:

Tizio proponeva allora ricorso per Cassazione che veniva accolto dalla Suprema Corte, sulla scorta delle argomentazioni sopra riportate, per errata applicazione da parte dei Giudici di merito dell’art. 2087 cc e l’errata ripartizione dell’onere della prova perché il datore di lavoro è sempre tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell’infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti“.

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