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Multa per eccesso di velocità: l’unica tolleranza è quella prevista dalla legge

Multa per eccesso di velocità: l'unica tolleranza è quella prevista dalla legge

Il conducente che abbia oltrepassato di pochissimo il limite di velocità non può invocare una tolleranza in più rispetto a quella di legge, la presunzione di colpa non può infatti essere superata dalla circostanza che il superamento del limite, oltre la tolleranza di 5 Km/h, sia stato anche soltanto di 1 Km/h.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 24054/2017 pronunciata relativamente al caso di un automobilista multato per eccesso di velocità in seguito a rilevamento eseguito tramite autovelox.

IL CASO: Tizio veniva multato per eccesso di velocità, in particolare per aver oltrepassato il limite consentito di 1,3 km/h oltre la tolleranza (che è di 5 Km/h) e proponeva ricorso ma nel merito veniva accertata e dichiarata la colpa in capo al trasgressore in quanto il medesimo viaggiava lungo un tratto di strada in cui il limite massimo consentito è di 70 Km/h mentre la velocità del veicolo dal medesimo condotto, rilevata dall’autovelox, era di Km 76,30; ebbene, tenuto conto della tolleranza, veniva contestato un eccesso di velocità pari a 1,3 Km/h ed il giudice dichiarava che non poteva essere riconosciuta altra tolleranza oltre quella prevista dalla legge, neanche in caso di minimo scarto come nel caso in esame.

L’automobilista ricorreva per Cassazione sostenendo che i giudici del merito avevano errato nel ritenere che lo scarto, anche se minimo, era percepibile sensorialmente, senza però indicare quali fossero gli elementi in base ai quali possa ritenersi percepito un minimo scarto di velocità. Inoltre i giudici non avrebbero tenuto conto dell’elemento soggettivo, ad esempio del fatto che non erano stati provocati danni alla circolazione.

La Suprema Corte rigettava il ricorso in quanto l’iter logico seguito dai giudici del merito aveva condotto ad una valutazione appunto nel merito, non suscettibile di valutazione di legittimità: si era ragionato accertando che il limite di velocità era stato oltrepassato di 6,3 Km/h, superamento certamente percepibile dal conducente e decisamente volontario: senza dubbio c’è volontarietà nel premere il pedale! Secondo gli Ermellini il superamento del limite di velocità determina la presunzione di colpa del trasgressore che non può venire superata dal fatto che il limite fosse stato superato di pochissimo ed anche se dal superamento non erano derivati danni alla circolazione.

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