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NOVITÁ SULLA RESPONSABILITÁ PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA

resp-medica

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA RIFORMA

Lo scorso 28 Febbraio la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato il Disegno di Legge proposto dall’On. Gelli recante “disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

La riforma affronta i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, delle modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, nonché degli obblighi di assicurazione e dell’istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.

Fra gli obiettivi, la riduzione del contenzioso civile e penale avente ad oggetto la responsabilità medica, al tempo stesso garantendo un più efficace sistema risarcitorio nei confronti del paziente.

Punti di maggiore interesse per il danneggiato:

  1. RESPONSABILITA’ CIVILE DEL MEDICO E DELLA STRUTTURA SANITARIA PUBLICA O PRIVATA:

La riforma stabilisce la netta bipartizione delle responsabilità dell’ente ospedaliero e della persona fisica per i danni occorsi ai pazienti.

La struttura sanitaria assume una responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ. mentre il medico, salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, risponde in via extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.

Tale bipartizione comporta conseguenze pratiche sia sul piano probatorio che sul piano della prescrizione:

  1. Quanto alla prova: per la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, al danneggiato basta provare il titolo (es: ricovero) ed allegare l ‘inadempimento; il resto spetta al convenuto.

Diversamente, per il caso di responsabilità extracontrattuale del medico l’onere della prova che incombe sul danneggiato-attore, investe tutti gli elementi della pretesa: sul piano oggettivo la condotta, l’evento, il nesso di causalità; dal lato soggettivo la colpa.

  1. Quanto alla prescrizione, in caso di responsabilità contrattuale la prescrizione è quella ordinaria decennale, mentre in caso di responsabilità extracontrattuale del medico, il termine prescrizionale è quello breve di cinque anni.

  1. RIDUZIONE DEI CONTENZIOSI:

previsto nella materia di responsabilità professionale sanitaria il TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE a carico di chi intenda esercitare in giudizio un’azione risarcitoria. In pratica è previsto il ricorso ex art. 696 bis cpc per l’accertamento tecnico preventivo del danno tramite consulenza tecnica. La domanda giudiziale sarà possibile solo se la conciliazione non riesce oppure se il ricorso ex art. 696 bis cpc non si conclude nel termine perentorio di mesi 6 dal deposito del ricorso.

  1. OBBLIGHI ASSICURATIVI: la riforma prevede precisi obblighi assicurativi per i medici e le strutture sanitarie al fine di assicurare la certezza dell’adempimento in caso di condanna di tali soggetti, una volta accertata la loro responsabilità. In particolare viene previsto:

  1. L’obbligo a carico delle strutture sanitarie, sia pubbliche che private, di assicurazione per la responsabilità contrattuale verso terzi ed i prestatori d’opera, anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante nella struttura ;

  2. Obbligo sempre per le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, di stipulare un’ulteriore polizza assicurativa per la copertura della responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti la professione sanitaria, in caso di lesioni provocate al paziente che esperisca azione direttamente nei confronti del professionista.

  3. Obbligo di assicurazione a carico del professionista sanitario che svolga attività al di fuori di una struttura sanitaria ovvero che operi in una struttura sanitaria pubblica o privata come libero professionista.

  1. NOVITÁ AMMINISTRATIVE:
  1. viene istituita l’autorità Garante del diritto alla salute; la funzione in pratica potrà essere attribuita dalle Regioni agli Uffici del Difensore civico e gli interessati potranno rivolgersi ad esso gratuitamente;

  2. viene istituito in ogni regione il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente con il compito di raccogliere i dati regionali sui rischi e sul contenzioso per poi trasmetterli con cadenza annuale all’ Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità.

  3. Obbligo di trasparenza: le strutture sanitarie sia pubbliche che private dovranno rispettare l’obbligo di trasparenza delle prestazioni sanitarie erogate.

  1. RESPONSABILITÁ PENALE DEL MEDICO:

inserito nel codice penale il nuovo art. 590 sexies rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” che prevede la scriminante per colpa (grave o lieve) per imperizia.

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