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Autovelox: niente multa sul rettilineo

Autovelox: niente multa sul rettilineo

La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che la multa per eccesso di velocità è illegittima se l’infrazione è stata rilevata tramite autovelox posizionato lungo un rettilineo, senza contestazione immediata da parte degli agenti (Cass. Ordinanza n. 27771/2017).

Il verbale deve specificare le circostanze che hanno impedito agli agenti di fermare l’automobilista.

IL CASO:

Un automobilista veniva multato per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox lungo un tratto di strada rettilineo ma opponeva il verbale per assenza di contestazione immediata da parte deli agenti. Nel merito veniva disposto l’annullamento del verbale proprio a causa della MANCANZA DELL’ ”ALT” e delle motivazioni per cui non era stato possibile effettuare la contestazione immediata.

Il Comune ricorreva per Cassazione assumendo che i giudici avevano errato nel non tenere conto dell’art. 201 primo comma bis lett. e) del Codice della Strada il quale dispone che l’immediata contestazione non è necessaria quando, come nel caso in esame, la determinazione dell’illecito avviene in un tempo successivo e dunque quando il veicolo oggetto del rilievo è a distanza del posto di accertamento. Nel ricorso si precisava che l’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento era stata sottoposta a taratura e revisione periodica, e che era gestita dalla polizia locale.

LA DECISIONE:

a parere della Suprema Corte, il verbale di contestazione non può limitarsi a rilevare che l’accertamento è stato effettuato mediante autovelox ma deve specificare la ragione per la quale non è stata possibile la contestazione immediata.

Precisato che, in generale, in materia di accertamento di violazioni dei limiti di velocità tramite autovelox, ovvero quando il veicolo è già a distanza, l’indicazione a verbale di dell’uso di tali apparecchi esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, tuttavia nel caso di specie il tratto di strada sottoposto a controllo elettronico della velocità è RETTILINEO, gli organi di polizia stradale possono posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri strumenti la velocità delle autovetture in transito, possano fermare l’autovettura di cui rilevano l’eccesso di velocità, per gli adempimenti inerenti alla contestazione. Quindi, lungo il rettilineo, la multa tramite autovelox si può elevare solo se ci sia stato l’ALT! Di qui la conferma della sentenza di merito.

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