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LO SCUOLABUS INVESTE L’ ALUNNO; LA SCUOLA È RESPONSABILE?

scuola

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di danno subito dall’alunno in ambito scolastico, ascrivibile al difetto di vigilanza o controllo, sussiste la responsabilità contrattuale dell’ istituto e dell’insegnante; il motivo risiede nell’instaurazione del vincolo negoziale con l’istituto conseguente all’accoglimento della domanda di iscrizione.

La scuola è però chiamata a rispondere anche in caso di danno cagionato all’alunno dal conducente dello scuolabus, in solido con gli altri corresponsabili, questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con la sentenza 28 aprile 2017, n. 10516.

 

Il Fatto.

Uno scolaro che usufruiva del trasporto scolastico, restava incastrato nella porta dello scuolabus, azionata in modo automatico dal conducente senza assicurarsi di non provocare danno ai bambini; il piccolo veniva quindi trascinato e successivamente travolto dal mezzo riportando lesioni talmente gravi che ne provocavano il decesso.

Il Tribunale di Trieste condannava il Ministero dell’Istruzione, in solido con gli altri responsabili contestualmente individuati, al risarcimento dei danni invocato dai genitori e dal fratello della piccola vittima. Il Giudice di prime cure infatti riteneva sussistere la responsabilità dell’amministrazione statale (per la parte riconosciuta a suo carico) per il “…ruolo colpevolmente assunto dal comportamento dell’insegnante del piccolo … (dipendente del ministero convenuto), la quale, non seguendo attentamente l’ingresso del minore sul pullman, aveva indotto il conducente ad avviare la marcia rassicurandolo sulla circostanza che tutti gli scolari da trasportare fossero regolarmente saliti a bordo”.

Il Ministero ricorreva in Appello e la Corte territoriale ribadiva la responsabilità in capo al Ministero “…in relazione al comportamento seguito dall’insegnante, che, nello svolgimento dei compiti di vigilanza esercitata sugli scolari fino al relativo ingresso sul pullman per il trasporto (compiti costantemente assolti anche in passato) – e dunque nell’esecuzione dei doveri connessi alla posizione di garanzia così assunta era incorsa in evidenti difetti di diligenza e di attenzione: mancanze certamente imputabili alla responsabilità contrattuale dell’amministrazione scolastica, trattandosi dello svolgimento di aspetti esecutivi, riguardanti la vigilanza e la protezione degli scolari minorenni, comunque connessi ai compiti istituzionali del Ministero”.

A quel punto il Ministero dell’Istruzione ricorreva in Cassazione e la Corte rilevava che il fatto dannoso si era verificato dopo il termine delle lezioni, al di fuori delle pertinenze dell’istituto scolastico, pertanto un’ eventuale responsabilità del Ministero per il fatto della propria dipendente, avrebbe potuto qualificarsi unicamente nei termini della responsabilità aquiliana (eventualmente ex art. 2049 c.c.), in assenza di alcun impegno riferibile all’amministrazione scolastica in ordine alla protezione e alla vigilanza dei minori dopo l’orario e al di fuori dell’edificio scolastico o delle relative pertinenze.

Si deve ritenere che i doveri di protezione dell’istituto scolastico ricomprendono anche il dovere di non perdere la vigilanza dei minori fintanto che non vengano assegnati alla custodia di altri soggetti: genitori o soggetti da essi espressamente delegati e, nel caso in esame, il Comune, atteso che il bambino usufruiva del servizio di trasporto scolastico.

Nel caso di specie, continua la Suprema Corte, la Corte d’ Appello aveva correttamente evidenziato che l’insegnante si limitò ad accompagnare i minori fino allo scuolabus fermo nelle immediate vicinanze dell’istituto scolastico “…senza trasmodare in alcuna forma di abnormità, rispetto al contenuto dei doveri di vigilanza alla stessa istituzionalmente spettanti, con la conseguente evidente riconducibilità, ai compiti istituzionali dell’amministrazione scolastica, delle attività e dei comportamenti in tal guisa osservati dalla propria dipendente secondo un criterio di ragionevole normalità”.

Pertanto rigettava il ricorso del Ministero.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA CIVILE 

Sentenza 28 aprile 2017, n. 10516

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16716/2015 proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge; – ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA, già INA ASSITALIA SPA, in persona dei procuratori speciali Dott. C.P. e Dott. P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA VECCHIONI giusta procura in calce al controricorso;

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA quale incorporante UNIPOL ASSIC. SPA, in persona del suo procuratore ad negotia Dott. F.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato ENRICO CAROLI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA VECCHIONI giusta procura a margine del controricorso;

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA già MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIA SPINOGLIO giusta procura in calce al controricorso;

IRIS ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Ing. Dott. Q.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SANTIAGO DEL CILE 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CAVALLO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

ITAS MUTUA in persona del suo legale rappresentante e procuratore speciale G.C., ITAS ASSICURAZIONI SPA in persona del suo legale rappresentante dott. G.E., elettivamente domiciliate in ROMA, V.LE CARSO 43, presso lo studio dell’avvocato CARLO GUGLIELMO IZZO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato IVO MARIAN giusta procura a margine del controricorso; – controricorrenti –

e contro

S.A., S.N.A., COMUNE GORIZIA, SA.MA., U.G., ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA, B.L., M.C.; – intimati –

avverso la sentenza n. 748/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 29/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per la parziale inammissibilità e comunque rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ROBERTO OTTI per delega;

udito l’Avvocato STEFANO CAVALLO;

udito l’Avvocato CARLO GUGLIELMO IZZO;

udito l’Avvocato FABIO ALBERICI;

udito l’Avvocato LETIZIA CAROLI per delega.

FATTI DI CAUSA

  1. Il Tribunale di Trieste, tra le restanti statuizioni, ha condannato il Ministero dell’Istruzione, in solido con gli altri responsabili contestualmente individuati, al risarcimento dei danni invocato da S.A. e S.N.A. a seguito del decesso del piccolo S.G. (rispettivamente, figlio e fratello degli attori) avvenuto allorquando quest’ultimo, terminate le lezioni scolastiche, intento a salire sul pullman gestito da una società (la Iris s.p.a.) cui il Comune di Gorizia aveva conferito l’appalto per il trasporto scolastico, veniva incastrato nella porta del pullman improvvidamente azionata in modo automatico dal conducente, quindi trascinato e successivamente travolto dallo stesso automezzo che ne cagionava lesioni da cui derivava il decesso.

A fondamento della responsabilità dell’amministrazione statale (per la parte riconosciuta a suo carico), il tribunale ha individuato il ruolo colpevolmente assunto dal comportamento dell’insegnante del piccolo S., B.L. (dipendente del ministero convenuto), la quale, non seguendo attentamente l’ingresso del minore sul pullman, aveva indotto il conducente ad avviare la marcia rassicurandolo sulla circostanza che tutti gli scolari da trasportare fossero regolarmente saliti a bordo.

  1. Sull’appello, tra gli altri, del Ministero dell’Istruzione, con sentenza resa in data 29/12/2014, la Corte d’appello di Trieste ha dichiarato l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., del terzo motivo di appello del Ministero dell’Istruzione; appello che, per il resto, veniva disatteso nel merito, con l’integrale conferma della sentenza di primo grado.

In particolare, la corte territoriale ha evidenziato come il Ministero appellante non avesse articolato in modo sufficientemente specifico le censure critiche rivolte nei confronti della decisione assunta dal giudice di primo grado in relazione al rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione, da ritenere in ogni caso priva di fondamento.

Quanto al merito, la corte d’appello ha sottolineato la sicura responsabilità del Ministero in relazione al comportamento seguito dall’insegnante, che, nello svolgimento dei compiti di vigilanza esercitata sugli scolari fino al relativo ingresso sul pullman per il trasporto (compiti costantemente assolti anche in passato) – e dunque nell’esecuzione dei doveri connessi alla posizione di garanzia così assunta era incorsa in evidenti difetti di diligenza e di attenzione: mancanze certamente imputabili alla responsabilità contrattuale dell’amministrazione scolastica, trattandosi dello svolgimento di aspetti esecutivi, riguardanti la vigilanza e la protezione degli scolari minorenni, comunque connessi ai compiti istituzionali del Ministero.

  1. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sulla base di sette motivi d’impugnazione.
  2. Resistono con controricorso la Iris s.p.a., la Unipolsai Assicurazioni s.p.a., la Itas Assicurazioni s.p.a. e la Itas Mutua e la Generali Italia s.p.a.;
  3. La Itas Assicurazioni s.p.a. e la Itas Mutua hanno depositato memoria;
  4. Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. Con il primo motivo, il Ministero ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 342 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, il motivo d’appello proposto dal Ministero in relazione al rigetto dell’eccezione di prescrizione pronunciato dal giudice di primo grado.

Sul punto, il ricorrente evidenzia di aver scrupolosamente individuato i punti critici dell’argomentazione dettata dal primo giudice, con particolare riguardo alla dedotta inestensibilità, nei confronti del Ministero, del più lungo termine prescrizionale previsto per la fattispecie di illecito civile costituente reato, laddove, come nel caso di specie, non si era provveduto ad alcun accertamento circa la natura penalmente illecita della condotta della propria dipendente.

Al riguardo, lo stesso Ministero aveva espressamente contestato il carattere permanente della valenza interruttiva della costituzione di parte civile degli originari attori nel processo penale avviato nei confronti di soggetti estranei all’amministrazione statale, così come era stata apertamente respinta la qualificazione in chiave contrattuale della responsabilità riconosciuta in capo al Ministero appellante.

  1. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte d’appello erroneamente trascurato di distinguere i termini di prescrizione in relazione ai diversi titoli della responsabilità degli obbligati in solido per il risarcimento dei danni.

Nella specie, non essendo stata contestata alla dipendente del Ministero la commissione di alcuna fattispecie penalmente illecita (quanto invece di un mero illecito civile), la prescrizione del credito risarcitorio nei confronti dello stesso Ministero non poteva ritenersi automaticamente estesa al più lungo termine previsto dall’art. 2947 c.c., comma 3, come viceversa accaduto in relazione agli altri debitori solidali in relazione ai quali era stata accertata la commissione di reati.

  1. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2947 c.c., commi 1 e 2, in combinato disposto con gli artt. 1310, 2943 e 2945 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente esteso, al Ministero ricorrente, l’effetto sospensivo dell’interruzione della prescrizione derivante dalla costituzione di parte civile dei creditori del risarcimento del danno nel procedimento penale promosso nei confronti di soggetti del tutto estranei al medesimo Ministero.
  2. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1218, 2043 e 2049 c.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente qualificato la responsabilità del Ministero nella prospettiva della responsabilità per inadempimento.
    A riguardo, essendosi il fatto dannoso verificato dopo il termine delle lezioni e al di fuori delle pertinenze dell’istituto scolastico, un eventuale responsabilità del Ministero per il fatto della propria dipendente, avrebbe potuto qualificarsi unicamente nei termini della responsabilità aquiliana (eventualmente ex art. 2049 c.c.), in assenza di alcun impegno riferibile all’amministrazione scolastica in ordine alla protezione e alla vigilanza dei minori dopo l’orario e al di fuori dell’edificio scolastico o delle relative pertinenze.
  3. La quarta censura è infondata e – preludendo al riconoscimento della responsabilità contrattuale dell’amministrazione ricorrente – suscettibile di assorbire la rilevanza dei primi tre motivi (articolati in tema di prescrizione), non essendo punto maturato (nè peraltro in tal senso allegato) il decorso del termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c..

Al riguardo, osserva il collegio come, con riguardo alla natura contrattuale (recte, per inadempimento di obbligazioni) del titolo della responsabilità ascritta a carico dell’amministrazione ricorrente, non possa sussistere alcun dubbio.

Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (che il collegio condivide e fa propria, ritenendo di doverne assicurare continuità) secondo cui, in caso di danno cagionato dall’alunno a sè stesso (ma anche in caso di danno cagionato all’alunno per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici), la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all’istituto, l’instaurazione del vincolo negoziale consegue all’accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l’allievo sorge in forza di “contatto sociale” (cfr., da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016, Rv. 638980 – 01; conf. Sez. 3, Sentenza n. 5067 del 03/03/2010, Rv. 611582 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24456 del 18/11/2005, Rv. 587952 – 01, tutte discendenti da Sez. U, Sentenza n. 9346 del 27/06/2002, Rv. 555386 – 01).

Una volta collocato sul piano sistematico l’ambito della responsabilità ascrivibile alla sfera dell’amministrazione scolastica – e dunque ricondotta alla violazione di un dovere di prestazione la ratio della tutela risarcitoria rivendicata dagli originari attori – dev’essere coerentemente ricostruita, nel quadro dei principi della responsabilità contrattuale, la connessa dimensione obbligatoria dell’insieme dei profili di do-verosità che discendono – con riguardo, rispettivamente, all’istituto e al singolo insegnante – dall’iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato che prelude all’individuazione dei relativi obblighi di prestazione nei confronti dei familiari (quali contraenti) e dei singoli alunni (quali adiecti solutionis causa).

Ciò posto, individuato l’ambito obbligatorio in cui si inserisce il complesso delle prestazioni esigibili dall’istituto scolastico e dall’insegnante, a tale ambito dev’essere altresì ricondotta l’intera gamma delle fonti integrative dell’obbligazione, tra le quali, in primo luogo, la normativa di correttezza e di buona fede (cfr. gli artt. 1175 e 1375 c.c.), cui risalgono i c.d. doveri di protezione che l’istituto scolastico e ciascun insegnante assume con riguardo a ognuno degli alunni agli stessi affidato.
In quanto inseriti in un programma di natura obbligatoria, tali doveri di protezione chiedono d’essere individuati e commisurati in relazione all’interesse sostanziale del creditore in cui si concreta lo scopo del rapporto obbligatorio, ossia (con approssimazione al caso di specie) all’interesse che il minore affidato dalle famiglie per la formazione scolastica non rimanga in nessun momento lasciato a se stesso fintantoché, di detto minore, non intervenga a occuparsi un altro e diverso soggetto responsabile, eventualmente chiamato a succedere all’istituzione scolastica nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia.

Nel caso in esame, tali doveri di protezione devono ritenersi estesi, nel quadro della posizione di garanzia che incombe a carico dell’istituto scolastico e degli insegnanti, nel senso di ricomprendervi anche il dovere di non perdere la vigilanza dei minori fintanto che il Comune (piuttosto che un altro istituto o una società di servizi) non ne abbia in concreto e di fatto assunto il controllo, rimanendo confinato su altro e diverso piano l’eventuale responsabilità (nei confronti della scuola o dell’insegnante) del previsto successore nella posizione di garanzia per l’inadempimento o il ritardo nell’assolvimento dei propri doveri di assunzione di responsabilità nei confronti del minore.

Da tali premesse deriva la conferma della corretta interpretazione fatta propria dalla corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto riconducibile, all’ambito della responsabilità contrattuale (per inadempimento) del Ministero (e degli insegnanti), il dovere di controllare e di vigilare sugli alunni fintanto che il conducente dello scuolabus non avesse in concreto e di fatto assunto compiutamente la propria successiva posizione di garanzia sui minori, a nulla valendo la limitazione temporale (la fine delle lezioni) o spaziale (il cancello del perimetro scolastico) solo unilateralmente indicata dalla stessa amministrazione statale, o dai terzi successori nella posizione di garanzia, ai fini della perdurante consistenza degli obblighi di protezione incombenti sul debitore.

Dev’essere dunque attestata la radicale infondatezza della censura in esame nella parte in cui pretende erroneamente di escludere la riferibilità, all’amministrazione scolastica, della responsabilità assunta dall’insegnante in ordine alla prolungata attività di assistenza del piccolo S.G. dopo l’orario e al di fuori dell’edificio scolastico o delle relative pertinenze, prima del definitivo compimento delle operazioni di successione nella posizione di garanzia riferita al minore.

  1. Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1218, 2043 e 2049 c.c., in combinato disposto con l’art. 40 c.p.c., comma 2, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto, nella volontaria e autonoma decisione della propria dipendente di assumere la vigilanza sul comportamento del minore deceduto al di fuori delle pertinenze dell’istituto scolastico, un fatto suscettibile di attivare la responsabilità del medesimo ministero in forza del principio della c.d. “occasionalità necessaria”, essendosi viceversa trattato, nella specie, di una libera e volontaria elezione della propria dipendente, in nessun modo riconducibile, neppure indirettamente, ai contenuti del rapporto di lavoro tra la stessa e il Ministero dell’istruzione.
  2. Con il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale dettato una motivazione totalmente contraddittoria (sì da risultare sostanzialmente apparente) sul punto relativo alla riconducibilità alla dipendente del Ministero del dovere di provvedere alla vigilanza sulla sicurezza e l’incolumità degli allievi: affermazione, caduta nella motivazione della sentenza impugnata, dopo che la stessa corte aveva affermato l’avvenuta assunzione della decisione dell’insegnante del minore deceduto di accompagnare gli alunni fino allo scuolabus al di fuori dell’orario di servizio e in assenza di direttive precise.
  3. Entrambi i motivi (quinto e sesto) sono infondati, là dove non inammissibili.

Osserva il collegio come le considerazioni in precedenza argomentate, in relazione all’estensione dei margini di responsabilità dell’istituto scolastico, consentano di escludere con certezza la sussistenza dei vizi imputati dall’odierno ricorrente a carico della sentenza impugnata, avendo la corte territoriale correttamente identificato la riconducibilità, all’ambito della prestazione lavorativa dell’insegnante, del dovere di integrare la propria prestazione anche attraverso l’assolvimento degli obblighi di protezione nei confronti degli alunni minorenni, segnatamente sotto il profilo della continuità nella vigilanza e nel controllo degli stessi anche nello spostamento dalla sede scolastica al vicino mezzo di trasporto.

Nel caso di specie, la corte territoriale ha correttamente evidenziato come l’attività cui l’insegnante ebbe a prestarsi, nell’accompagnare i minori fino allo scuolabus fermo nelle immediate vicinanze dell’istituto scolastico (secondo una ricostruzione dei fatti rimasta incontestata), si limitò all’esecuzione di detto elementare adempimento, senza trasmodare in alcuna forma di abnormità, rispetto al contenuto dei doveri di vigilanza alla stessa istituzionalmente spettanti, con la conseguente evidente riconducibilità, ai compiti istituzionali dell’amministrazione scolastica, delle attività e dei comportamenti in tal guisa osservati dalla propria dipendente secondo un criterio di ragionevole normalità.

Ciò posto, osserva il collegio come il ricorrente non risulta aver colto il senso della motivazione dettata dalla corte territoriale nella parte in cui, nel disegnare l’ambito dei doveri di protezione incombenti sull’insegnante, ha ricondotto, tra gli stessi, anche quello spontaneamente assolto dalla dipendente del Ministero nell’occasione di specie (peraltro in conformità a una consuetudine da tempo invalsa e non impedita dai responsabili dell’istituto scolastico), senza incorrere in alcuna delle contraddizioni lamentate dal ricorrente, nella specie non ravvisabili in alcuno dei passaggi della motivazione della sentenza impugnata.

  1. Con il settimo e ultimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della L. n. 312 del 1980, art. 61, comma 2, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ricondotto la fattispecie in esame allo spettro applicativo della norma richiamata (conseguentemente escludendo in modo erroneo la legittimazione passiva della maestra B.L. rispetto al giudizio instaurato nei relativi confronti ai fini del risarcimento del danno patito dai congiunti del minore deceduto), attesa la limitata rilevanza di detta norma ai casi di danno cagionato a terzi dal comportamento degli alunni.
  2. La censura è inammissibile.

Al riguardo, trattandosi della contestazione riferita alla decisione assunta sulla domanda proposta dai danneggiati nei confronti della B., osserva il collegio come l’amministrazione statale non abbia adeguatamente evidenziato, o specificato, la sussistenza di alcun titolo proprio a contestare il riconosciuto difetto di legittimazione passiva della propria dipendente, in tal senso non consentendo di ravvisare, nella proposizione del mezzo d’impugnazione così come prospettato, il corrispondente specifico e autonomo interesse dell’odierno ricorrente.

  1. L’insieme delle considerazioni che precedono, nel confermare l’infondatezza dei motivi di doglianza avanzati dal MIUR, impone il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi Euro 7.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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