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Responsabilità medica: la struttura sanitaria deve dimostrare il mancato inadempimento

Responsabilità medica: la struttura sanitaria deve dimostrare il mancato inadempimento

Con la recente sentenza n. 24073/2017 la Corte di Cassazione è tornata a ribadire le regole dell’onere probatorio gravante sulla struttura sanitaria: è la struttura, infatti, che deve dimostrare che non c’è stato inadempimento oppure che l’inadempimento è irrilevante per il nesso di causalità.

In sostanza gli Ermellini hanno ribadito le modalità di riparto dell’onere della prova in caso di malasanità, laddove vi sia responsabilità contrattuale della struttura sanitaria.

Il paziente danneggiato che agisca contro la struttura sanitaria al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti, deve dimostrare esclusivamente l’esistenza del contratto – cd. Contratto di spedalità- e l’insorgenza di una patologia (o l’aggravamento) ed allegare l’inadempimento astrattamente idoneo a cagionare l’evento danno.

La struttura sanitaria deve invece dimostrare l’assenza di inadempimento da parte sua oppure che, pur essendoci stato inadempimento, lo stesso non assume alcun rilievo eziologico rispetto al danno lamentato dal paziente.

IL CASO:

Tizia, danneggiata a seguito di un intervento chirurgico al rene, agiva in giudizio nei confronti dell’Ospedale X preso cui era avvenuto l’intervento, risultando soccombente nel primo grado di giudizio. Tizia appellava la sentenza di primo grado e la Corte di Appello di Y accertava la responsabilità della struttura sanitaria per inadempimento contrattuale, in particolare per aver asportato a Tizia un rene a seguito di diagnosi di neoplasia, senza aver eseguito una biopsia prima dell’intervento. L’azienda ospedaliera ricorreva per Cassazione, in quanto le risultanze della C.T.U. espletata, su cui era basata la decisione, non permetteva di accertare collegamento eziologico tra asportazione del rene ed omesso approfondimento diagnostico.

LA DECISIONE DELLA CORTE:

secondo la Cassazione il problema va inquadrato nell’ambito del criterio della prevedibilità oggettiva: l’accertamento del nesso eziologico tra mancata attuazione della condotta dovuta (approfondimento diagnostico con biopsia) e danno lamentato (asportazione del rene) deve essere condotto attraverso il criterio della PREVEDIBILITÀ OGGETTIVA cioè andando ad indagare e verificare se la condotta non attuata avrebbe o meno impedito il danno.

A tale criterio si è correttamente riportata la Corte d’Appello accertando che la biopsia era necessaria per confermare o escludere la neoplasia, per cui la diagnosi più approfondita tramite biopsia era eziologicamente rilevante per la scelta terapeutica. L’ospedale, inoltre, non aveva dimostrato il contrario e cioè che la biopsia avrebbe in ogni caso dato risultato negativo.

Tutto quanto sopra considerato, la Corte di Cassazione confermava la responsabilità della struttura sanitaria.

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