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Mancata comunicazione del conducente – non sempre comporta la sanzione

Mancata comunicazione del conducente – non sempre comporta la sanzione

Ai sensi dell’art.126-bis codice della Strada, il proprietario di un autoveicolo che riceva la notifica di un verbale di contestazione con sanzione per eccesso di velocità o passaggio con semaforo rosso, deve comunicare, nel termine di giorni 60, il nome del conducente, pena la multa supplementare di Euro 286,00

Nel caso in cui la prescritta comunicazione venga regolarmente effettuata nel termine, il conducente subirà la decurtazione dei punti dalla patente di guida, diversamente il proprietario e/o conducente del veicolo, si vedrà recapitare anche l’ammenda di Euro 286,00.

Tuttavia la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9555/2918, ha recentemente affermato un nuovo principio, fornendo una diversa interpretazione dell’art. 126-bis C.d.S. nel senso che, a parere degli Ermellini, l’ulteriore ammenda non deve essere pagata se la mancata comunicazione del conducente da parte del proprietario del mezzo dipenda da “ motivo giustificato e documentato” e quindi ad esempio se risulti impossibile risalire a chi fosse alla guida del veicolo multato, perché lo stesso viene guidato costantemente da diverse persone.

Si tratta comunque di casi particolari nei quali, come correttamente affermato dai giudici di legittimità, è necessario dimostrare che non sia possibile risalire al conducente, fornendo un giustificato motivo.

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