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Responsabilità sanitaria e chirurgia estetica

In chirurgia estetica il medico che prende in carico un paziente assume un’obbligazione di “mezzi “, basta cioè che agisca con prudenza, diligenza e perizia nel rispetto delle linee guida, oppure un’obbligazione di “risultato” e quindi deve far ottenere al paziente il risultato richiesto?

In passato è stato affermato che la medicina estetica ha lo scopo di migliorare le imperfezioni e non è curativa, per cui andrebbe considerata nell’ambito delle obbligazioni di “risultato”. Oggi, invece, per consolidata giurisprudenza, sappiamo che in realtà la prestazione del chirurgo estetico rientra tra le obbligazioni di mezzi

In giurisprudenza si sono formati due distinti orientamenti:

  1. MEDICINA ESTETICA= OBBLIGAZIONE DI RISULTATO:

il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10014/1994: “nel contratto avente ad oggetto una prestazione di chirurgia estetica, il sanitario può assumere una semplice obbligazione di mezzi, ovvero anche una obbligazione di risultato, da intendersi quest’ultimo non come un dato assoluto ma da valutare con riferimento alla situazione pregressa ed alle obiettive possibilità consentite dal progresso raggiunto dalle tecniche operatorie“. TALE ORIENTAMENTO È ATTUALMENTE SUPERATO.

 

  1. MEDICINA ESTETICA= OBBLIGAZIONE DI MEZZI:

è attualmente l’ORIENTAMENTO CONSOLIDATO: anche l’obbligazione del medico estetico, come quella assunta da qualsiasi altro medico, è un’obbligazione di mezzi. Sussiste responsabilità, quindi, solo se non si è operato con prudenza, diligenza e perizia. La prima pronuncia in tal senso si è avuta con la sentenza n. 1225371997 della Corte di Cassazione cui sono seguite altre numerose pronunce: “l’obbligazione del professionista nei confronti del proprio cliente, anche nel caso di intervento di chirurgia estetica, è di mezzi, onde il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il cliente si attendeva e che egli non è tenuto ad assicurare, nell’assenza di negligenza od imperizia, fermo l’obbligo del professionista di prospettare al paziente realisticamente le possibilità dell’ottenimento del risultato perseguito“.

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