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MALASANITA’, CIVILE O PENALE?

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chiunque voglia chiedere il risarcimento dei danni per responsabilità professionale sanitaria, può agire nei confronti dei medici sia penalmente che civilmente, in quanto i procedimenti che ne derivano si svolgono su due binari differenti e gli esiti dell’uno non vincolano né inficiano gli esiti dell’altro.

Lo ha affermato recentemente la Corte di Cassazione con sentenza n. 22520/2019 nella quale gli Ermellini hanno chiarito che l’esito del procedimento penale a carico di un sanitario non possono vincolare il procedimento civile.

Gli Ermellini infatti hanno affermato che i due procedimenti differiscono per quanto riguarda la prove “l’elemento soggettivo dell’illecito civile è sganciato da quello accertato con diversa finalità in sede penale; si può accertare la colpa rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c. anche se in sede penale fosse oggetto di accertamento un reato doloso; la colpa penale e quella civile non coincidono, se non morfologicamente, ai sensi dell’art. 43 c.p., ma differiscono funzionalmente“.

Inoltre il giudizio civile e quello penale di basano su differenti elementi di fatto: i fatti posti alla base della domanda risarcitoria nel giudizio civile, non sempre coincidono con il fatto di reato]

Pertanto il giudizio civile è da considerarsi AUTONOMO rispetto a quello penale, sotto il profilo sia funzionale che sostanziale.

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