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LA PROVA DEL DANNO NON PATRIMONIALE

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Per la valutazione del danno non patrimoniale il giudice deve considerare TUTTE LE CONSEGUENZE che il danneggiato ha subito in conseguenza dell’eventus damni ricorrendo ad ogni mezzo di prova, anche per presunzioni, ricorrendo al fatto notorio e all’esperienza. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 7024/2020.

 

IL CASO: una donna danneggiata in occasione di un intervento chirurgico agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno da responsabilità professionale sanitaria ed otteneva risarcimento di 8.000 euro a titolo di danno non patrimoniale. La donna ricorreva per Cassazione lamentando l’esclusione dal risarcimento del danno morale ed esistenziale.

LA DECISIONE: gli Ermellini hanno ritenuto infondato il ricorso precisando e ribadendo che il danno non patrimoniale ha una natura unitaria (intesa in rapporto a qualsiasi lesione di un interesse costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica) ed onnicomprensiva ( il che postula l’obbligo per il  giudice di valutare, ai fini risarcitori, tutte le conseguenze derivanti dall’evento di danno, evitando però duplicazioni che potrebbero originare dall’attribuire nomi diversi allo stesso danno).

Quindi il giudice del merito deve accertare il danno in concreto e non in astratto, con tutti i mezzi di prova, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.

Il giudice dovrà valutare sia l’aspetto interiore del danno non patrimoniale (cioè danno morale) sia l’aspetto dinamico relazionale (che incide negativamente sulla vita relazionale del danneggiato).

Quando si tratti di valutare il danno alla salute, il risarcimento del danno biologico potrà essere aumentato, considerando anche l’aspetto dinamico-relazionale, solo se nel caso di specie sia possibile individuare conseguenze dannose anomale ed eccezionali. Invece, le conseguenze dannose “normali” secondo l’ id quod plerumque accidit, da intendersi come quelle conseguenze che tutte le persone con la medesima invalidità subirebbero) non giustificano alcuna personalizzazione e quindi alcun aumento del risarcimento.

 

Nel caso di danno alla salute quindi:

 

  •  COSTITUISCE DUPLICAZIONE RISARCITORIA  la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno c.d. esistenziale, poiché si tratta di voci di danno che appartengono alla stessa area protetta di interessi costituzionalmente garantiti dall’ art. 32 Cost.

 

  • NON COSTITUISCE DUPLICAZIONE RISARCITORIA la valutazione autonoma della sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come già stabilito dalla Corte in precedenti pronunce (Cfr. sentenza n. 235/2014 Cass.) e contenuto nell’art. 138 lett. e), codice assicurazioni.

 

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