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LE MULTE VANNO CONSERVATE

multa

Quando si paga una multa relativa ad infrazione del Codice della Strada, è bene conservare la relativa ricevuta di pagamento per almeno 5 anni dalla data dell’infrazione.

Può infatti accadere di vedersi recapitare a distanza di tempo una diffida di pagamento per un multa che invece si è già provveduto a pagare, per errore dell’amministrazione.

In tal caso bisogna dimostrare di avere invece provveduto:

  • Se il pagamento è stato effettuato presso Uffici Postali o ricevitorie, bisogna produrre la ricevuta cartacea.

  • Se invece il pagamento è stato effettuato con bonifico bancario, o con altro mezzo comunque tracciabile, sarà comunque agevole fornire prova certa del pagamento fornendo copia dell’estratto conto.

Se la richiesta di pagamento arriva entro il termine prescrizionale dei 5 anni e il destinatario/debitore non può esibire prova dell’avvenuto pagamento, allora sarà tenuto a pagare nuovamente.

Se invece la richiesta di pagamento perviene oltre il termine di 5 anni, la multa è prescritta, per cui il destinatario/debitore non deve effettuare un altro pagamento, potendo eccepire appunto l’avvenuta prescrizione.

Quanto appena detto vale salvo che nel frattempo sia stata interrotta la prescrizione ad esempio tramite diffide di pagamento o notifica di cartelle esattoriali. In questo caso il termine di prescrizione non potrà essere fatto valere e comincerà a decorrere nuovamente dalla data di notifica dell’atto interruttivo.

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