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Colpa del pedone investito che attraversa al di fuori delle strisce pedonali

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In caso di sinistro stradale c’è RESPONSABILITÀ CONCORSUALE DEL PEDONE che, non attraversando la strada sulle strisce pedonali, non concede la precedenza agli autoveicoli.

Il principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 2241/2019: ècorretto il concorso di colpa attribuito al pedone che abbia attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali, in tal modo omettendo di concedere la precedenza ai veicoli in transito. A nulla rilevano le circostanze che il sinistro si sia verificato in prossimità di un attraversamento pedonale presente nei pressi di una scuola e che il conducente dell’autovettura avrebbe dovuto tenere una condotta prudente.

IL CASO: i familiari di una donna deceduta per essere stata investita da un’autovettura mentre attraversava la strada non sulle strisce pedonali, agivano in giudizio per il risarcimento dei danni. Nel merito veniva riconosciuta la responsabilità concorsuale della donna deceduta e la percentuale di concorso, in appello, veniva determinata nella misura del 60% a carico dell’automobilista e del 40% a carico della defunta. I familiari della vittima ricorrevano per Cassazione contestando la non adeguata considerazione della condotta del conducente, che avrebbe dovuto guidare con la massima prudenza, trovandosi a transitare nei pressi di un edificio scolastico e negando la corresponsabilità del pedone che, sebbene stesse attraversando al di fuori delle strisce, si trovava comunque a pochissimi metri delle stesse e comunque in una zona con presenza di segnaletica di pericolo per attraversamento di bambini.

LA DECISIONE: la Suprema Corte ha rigettato il ricorso ribadendo che, nonostante la presunzione di colpa al 100% nei confronti del conducente, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che nel sinistro è ravvisabile un concorso di colpa della vittima in quanto la sua condotta rappresenta una “concausa nella produzione dell’evento atteso che sul pedone che attraversi la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli.

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