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Sinistro causato da veicolo in sosta è danno da circolazione

risarcimento-sinistro-veicolo-sosta-danno-circolazione

In caso di incidente verificatosi durante lo svolgimento delle operazioni di carico e/o scarico, il danneggiato va risarcito in base alla normativa sulla responsabilità in materia di circolazione stradale.

È quanto affermato recentemente dalla Corte di Cassazione, richiamando peraltro quanto precedentemente sancito dalle Sezioni Unite della Corte stessa con sentenza n. 8620/2015.

IL FATTO:

un pedone richiedeva il risarcimento del danno da lesioni subite dopo essere stato colpito da un cancello scivolato a causa di un piccolo spostamento di un trattore. Nel merito la richiesta risarcitoria veniva rigettata, pertanto il pedone proponeva ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE:

gli Ermellini hanno espressamente richiamato quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8620 del 29 aprile 2015, nella quale era stato chiarito il concetto di circolazione: anche la sosta del veicolo è considerata circolazione stradale e le operazioni di carico o scarico sono in funzione del suo avvio nel flusso della circolazione, così come qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli ecc), con la conseguenza che, quando avvengano sulla pubblica via, danno luogo all’applicabilità della normativa sull’assicurazione per la r.c.a.

L’ORDINANZA:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Ordinanza 22 novembre 2017, n. 27759

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17174-2016 proposto da:

S.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la Sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall’avvocato BENEDETTO BALLERO;

– ricorrente –

contro

UGF ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZA SAN LORENZO IN LUCINA 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GORI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI PIETRO SANNA, PIETRO ANTONIO SANNA;

– controricorrente –

contro

SA.FR.; AZIENDA AGRICOLA GANTINESELIS V DI SA.FR.;

– intimati-

avverso la sentenza n. 18/2016 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 15/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Svolgimento del processo

1. S.I. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Nuoro, Sa.Fr. e la UGF Assicurazioni (oggi Unipolsai Assicurazioni s.p.a.), chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro a lui capitato mentre si trovava nei pressi del cancello della sua azienda.

A sostegno della domanda espose che in quella occasione, mentre il trattore condotto dal Sa. si trovava fermo in mezzo alla strada col motore acceso, era stato colpito alla gamba da un grande cancello che, trasportato sopra il trattore, era improvvisamente scivolato a causa di un piccolo spostamento del mezzo.

Si costituì in giudizio la società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda, mentre il Sa. rimase contumace.

Il Tribunale, senza espletare la richiesta prova per testi, rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata da parte dell’attore soccombente e la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 15 gennaio 2016, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari ricorre S.I. con atto affidato a tre motivi.

Resiste l’Unipolsai Assicurazioni s.p.a. con controricorso.

Sa.Fr. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. e la società di assicurazione ha depositato memoria.

 

Motivi della decisione

1. Ragioni di economia processuale consigliano di esaminare il ricorso partendo dal terzo motivo, col quale si lamenta, in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rilevando che la sentenza impugnata si sarebbe posta in contrasto con l’insegnamento di cui alla sentenza 29 aprile 2015, n. 8620, delle Sezioni Unite di questa Corte.

1.1. Il motivo è fondato.

La sentenza delle Sezioni Unite appena richiamata, infatti, ha risolto il problema della definizione del concetto di circolazione e, in un caso non molto diverso da quello in esame, ha affermato che circolazione è anche la sosta del veicolo e che “le operazioni di carico o scarico del veicolo sono in funzione del suo avvio nel flusso della circolazione, così come qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli ecc), con la conseguenza che, quando avvengano sulla pubblica via, danno luogo all’applicabilità della normativa sull’assicurazione per la R.C.A.”.

Hanno aggiunto le Sezioni Unite che “per l’operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, semprechè che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere”. Questa sentenza, fra l’altro, è in armonia anche con i principi espressi dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 4 settembre 2014, n. 162 (nella causa C-162/13).

Nè può contestarsi che il trattore sia un mezzo di trasporto, dovendosi anzi riconoscere che l’operazione di carico e scarico di un pesante cancello costituisce un utilizzo non certo abnorme del trattore, date le sue specifiche qualità.

La Corte d’appello, pur avendo depositato la propria decisione in data 15 gennaio 2016, cioè parecchi mesi dopo la pubblicazione della suindicata sentenza delle Sezioni Unite, non si è in alcun modo confrontata con essa, come risulta dalla lettura del provvedimento qui impugnato, nel quale la citata pronuncia non è stata richiamata nè considerata.

Si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla medesima Corte d’appello affinchè provveda a valutare se la vicenda odierna possa o meno rientrare nei termini di cui alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, cioè a stabilire se sussista o meno il requisito della “circolazione stradale” idoneo a rendere operativa la garanzia assicurativa.

2. Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti.

3. In conclusione, è accolto il terzo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri.

La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla medesima Corte d’appello, affinchè riesamini la questione alla luce del precedente giurisprudenziale suindicato e liquidi anche le spese del presente giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione, il 4 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2017

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